Redditi da lavoro dipendente: cosa cambia con la Legge di Stabilità 2016

Cosa cambia nel reddito da lavoro dipendente dopo l'approvazione della Legge di Stabilità 2016?
9 anni fa
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La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta anche sulle regole che determinano il reddito da lavoro dipendente apportando modifiche per agevolare i servizi messi a disposizione dei dipendenti.   Con le modifiche viene affermato che al ricorrere di specifiche condizioni sarà possibile sostituire la retribuzione cash con beni e servizi. Vediamo quali sono i vantaggi e quali i problemi di queste importanti novità.   Un delle maggiori novità al riguardo è relativa agli oneri di utilità sociali che potranno essere oggetto di contrattazione tra le parti.

  Novità anche per quel che riguarda le spese di istruzione che vengono meglio definite ed ampliate: l’attuale lettera F bis del comma 2 dell’articolo 51 stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito “somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonchè per borse di studio a favore dei medesimi familiari”, la nuova norma che sostituisce l’attuale stabilisce che “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, deiservizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.   Per quel che riguarda, invece, l’assistenza ai familiari non autosufficienti la lettera F ter, comma 2, articolo 51 del TUIR afferma che non formano reddito da lavoro dipendente “le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12”.
All’attuale norma si è aggiunta anche la parola “servizi” includendo anche i servizi forniti dal datore di lavoro a questi soggetti.

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