“So che verrai di neve lieve e vestirai l’aria di sogni. So che verrai pace nell’alba negli occhi miei, dentro i miei giorni. Oltre le rive, oltre le rive, sarò là“, canta Zucchero con il brano Oltre le rive.
Parole che molti percettori del reddito di cittadinanza potrebbero riadattare, poiché potranno beneficiare del sussidio in questione anche oltre la settima mensilità. Questo ovviamente a patto di essere in possesso di determinati requisiti. Ma chi ne ha diritto e come presentare richiesta? Ecco i chiarimenti forniti di recente in merito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale attraverso un messaggio ad hoc.
Reddito di cittadinanza 2023, anche oltre la settima mensilità: requisiti e modalità di richiesta
Il governo Meloni ha deciso di ridurre l’erogazione del sussidio targato Movimento 5 Stelle da 18 a 7 mensilità. Vi sono tuttavia delle eccezioni. I nuclei famigliari al cui interno vi siano disabili, minori e persone con un’età pari almeno a 60 anni, infatti, potranno continuare a ricevere il reddito di cittadinanza fino a dicembre 2023. Possono beneficiare di tale opportunità anche i percettori che risultano presi in carico dai servizi sociali poiché non attivabili al lavoro. I nominativi di quest’ultimi devono essere comunicati all’INPS attraverso la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.
Ebbene, coloro che sono in possesso dei requisiti poc’anzi citati prima della settima mensilità o nel mese successivo non devono presentare alcuna richiesta. In tali circostanze, infatti, il reddito di cittadinanza continuerà ad essere erogato in automatico fino alla fine dell’anno in corso. Il discorso cambia per coloro che maturano i requisiti richiesti successivamente al primo mese di sospensione. Come spiegato dall’Inps con il messaggio numero 3510, datato 6 ottobre 2023, infatti:
“Nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità. Nel caso in cui, invece, il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. La nuova domanda non verrà bloccata dalla domanda sospesa per la causale sopra riportata (“domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”) e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”.
Sempre l’Inps, inoltre, pone l’attenzione sulle eventuali segnalazioni di disabilità che erroneamente non sono indicate nella DSU.