Reddito di cittadinanza: cos’è il beneficio addizionale e quando spetta

Beneficio addizionale reddito di cittadinanza: cos'è e quando viene riconosciuto. Come fare domanda all'INPS, requisiti e casi di esclusione.
3 anni fa
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​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021, il Decreto del 12 febbraio 2021, con le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

Ma cos’è il beneficio addizionale? Quando e perché spetta ai titolari del reddito di cittadinanza?

Beneficio addizionale reddito di cittadinanza: cos’è e quando viene riconosciuto

Il beneficio addizionale è un incentivo statale che viene riconosciuto ai beneficiari del reddito di cittadinanza per l’avvio di una nuova attività.

Con l’obiettivo di supportare l’inserimento al lavoro dei soggetti più svantaggiati, tale beneficio viene riconosciuto per nuovi progetti che riguardano:

  • attività di lavoro autonomo o di impresa individuale;
  • avvio di una società cooperativa.

I destinatari, tuttavia, per vedersi riconoscere l’incentivo devono avviare il tutto entro i primi dodici mesi di fruizione Rdc. È importante specificare, a tal proposito, che il beneficio addizionale verrà poi decurtato dell’importo eventualmente già erogato al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del Rdc.

Beneficio addizionale Reddito di cittadinanza: i requisiti

Il beneficio addizionale è concesso ai soggetti – titolari Rdc – che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni, ovvero:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza in corso di erogazione;
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.

Riconoscimento ed erogazione del beneficio addizionale Rdc

Il beneficio addizionale è riconosciuto dall’INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi PA.

L’Istituto, però, ha il potere di verifica delle condizioni autocertificate.

L’accredito riconosciuto ai beneficiari viene erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda. L’alternativa è il pagamento tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.

Il beneficio addizionale viene invece revocato nelle seguenti ipotesi:

  • qualora l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall’avvio della stessa;
  • nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima;
  • qualora il Rdc, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019;
  • qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal Rdc di cui all’art. 7 del citato decreto-legge 4/2019, o sia destinatario di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Domanda di accesso al beneficio addizionale e importo

Per il riconoscimento del beneficio addizionale, come già accennato, bisogna comunicare l’avvio delle attività entro trenta giorni dall’inizio della stessa. Tale comunicazione va fatta mediante modello il cd.

modello “COM Esteso”, allegato al decreto pubblicato in Gazzetta il 15 maggio 2021.

Per le attività avviate nei mesi per i quali si è già fruito del reddito di cittadinanza – e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall’avvio – il beneficio addizionale non spetta. Devono procedere con una nuova comunicazione, invece, tutte le altre avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc è ancora in corso.

L’importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del reddito di cittadinanza. L’ammontare viene calcolato tenendo conto dei limiti di 780 euro mensili e di quando percepito dai beneficiari Rdc nel mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivazione.

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