Oltre ai requisiti di residenza, per accedere al reddito di cittadinanza è necessario rispettare anche dei requisiti economici.
Alcuni di essi impattano anche sul possesso di auto e moto in capo a colui che richiede la misura di sostegno.
Ad ogni modo, in molti si chiedono se ai fini del rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, conti l’anno di immatricolazione dell’auto o la cilindrata.
Ecco cosa dice la norma.
Reddito di cittadinanza. I requisiti da rispettare
Ai fini della richiesta del reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve essere in possesso di:
- un ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
- un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE);
- ecc.
Oltre ai suddetti requisiti, la norma di riferimento del Rdc prevede anche dei limiti al possesso di auto e moto.
Limiti al possesso di auto e moto
L’art.2 del D.
- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;
- navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Dunque, in base a quanto detto finora, conta sia la data di immatricolazione sia la cilindrata. Tale ultima variabile rileva in riferimento a veicoli immatricolati nei due anni antecedenti la domanda di Rdc.