Quella di domani 30 giugno, è una scadenza molto importante per chi rispetta i requisiti per richiedere l’assegno unico ma ancora non l’ha fatto. Infatti, entro domani, è possibile presentare all’Inps la domanda di assegno unico e perfezionare il diritto a ricevere gli arretrati che spettano da marzo in avanti. L’assegno unico è entrato in vigore proprio da marzo.
E’ lecito chiedersi se tale scadenza valga anche per i percettori del reddito di cittadinanza che non hanno ancora presentato il modello RDC-Com AU e dunque non stanno ancora ricevendo l’integrazione del reddito di cittadinanza a titolo di assegno unico.
Ecco quello che bisogna sapere.
Assegno unico. La scadenza del 30 giugno
Ad oggi, è ancora possibile recuperare gli arretrati dell’assegno unico per chi pur avendone diritto non ha ancora presentato domanda.
Infatti, come più volte ribadito dall’Inps sul proprio portale, la presentazione della domanda entro il 30 giugno 2022, permette di ottenere i pagamenti anche per le mensilità arretrate dal mese di marzo (data di entrata in vigore dell’assegno unico).
Superata tale scadenza l’Inps non riconoscerà più gli arretrati.
Infatti, una volta presentata la domanda, i pagamenti riguarderanno solo i mesi a partire da quello di presentazione della domanda di assegno unico.
Dunque, chi non vuole perdere gli arretrati dell’assegno unico, entro domani deve presentare la domanda all’Inps.
La scadenza del 30 giugno, vale anche per i percettori del reddito di cittadinanza?
Come detto in premessa, fino a qualche giorno fa c’era il dubbio se la scadenza del 30 giugno riguardasse anche i percettori del reddito di cittadinanza che non hanno ancora presentato il modello RDC-Com AU e dunque non stanno ancora ricevendo l’integrazione del reddito di cittadinanza a titolo di assegno unico.
L’eventuale presentazione del modello RDC-Com Au dopo il 30 giugno, fa perdere gli arretrati dell’assegno unico?
Innanzitutto, è utile chiarire che il modulo deve essere compilato soltanto quando le informazioni indispensabili per il riconoscimento dell’assegno non sono già in possesso dell’Inps, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione dell’istituto di previdenza.
Con il messaggio n° 2261 del 30 maggio, l’Inps ha chiarito che:
- non deve presentare il modello Rdc chi ha ricevuto il pagamento di marzo su RdC,
- ammenochè si voglia richiedere la maggiorazione per i figli maggiorenni fino ai 21 anni o la maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori.
Infatti, per i percettori di Rdc il cui nucleo familiare rispetta i requisiti per l’assegno unico, l’integrazione è riconosciuta in automatico.
Detto ciò, sono invece tenuti a presentare il modello Rdc-Com, i titolari del reddito di cittadinanza che si trovano nelle seguenti condizioni:
- il genitore unico se intende richiedere la restante quota del 50% e per specificare le motivazioni della mancanza dell’altro genitore;
- i genitori entrambi lavoratori, per ottenere la maggiorazione spettante ai titolari di reddito da lavoro (deve essere compilato il modulo anche se nel 2021 si percepivano ANF da lavoro per i figli minorenni);
- il genitore del figlio appena diventato maggiorenne per continuare a prendere l’integrazione.
Il modello Rdc può essere presentato online tramite il sito Inps, accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure recandosi ad un Patronato.
Le indicazioni dell’Inps
Inizialmente, l’Inps aveva chiarito che per non perdere gli arretrati dell’assegno unico, il modello Rdc.Com doveva essere presentato entro il 30 giugno. Poco tempo dopo la pubblicazione del citato messaggio n°2261, l’Inps è ritornata sui suoi passi.
Infatti, con il successivo messaggio n° 2357, l’Inps ha rivisto la sua posizione specificando che:
- indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo,
- è garantito il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza.
Dunque, la titolarità del reddito di cittadinanza cristallizza il diritto agli arretrati.