Dopo le prime risposte alla domanda per il reddito di cittadinanza, l’attenzione della stampa si è concentrata molto sulla schiera “dei delusi”, di quelli che si aspettavano un importo più alto e che invece vedranno caricate sulla carta del RdC cifre basse, anche al di sotto dei 100 euro. Ma chi si è visto riconoscere cifre più alte come deve comportarsi? Può metterle da parte o deve spendere tutto obbligatoriamente (prestando attenzione agli acquisti vietati, come il gioco d’azzardo, e ai limiti di prelievo mensile per l’uso in contante fissati a 100 euro).
La regola vuole che l’importo del reddito di cittadinanza caricato sulla carta venga speso entro il mese successivo a quello di accredito.
Potrebbe interessarti anche leggere:
Tutto quello che c’è da sapere sull’uso della carta del reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza: quando sarà decurtato il 20% non speso?
La legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza infatti prevede che il beneficio economico riconosciuto dal sussidio “è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione”. Manca però ad oggi il decreto del ministero del Lavoro che dovrà stabilire quali saranno le conseguenze per chi non spende tutto l’importo del sussidio. Al momento infatti non ci sono riferimenti legislativi che legittimano la decurtazione del 20%. Verosimilmente quindi non si correrà questo rischio prima di maggio prossimo.
Chi ha fatto domanda per il reddito di cittadinanza avrà probabilmente letto anche nel modulo questa regola: “il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la sottrazione del 20% del beneficio non speso o non prelevato”. E la stessa percentuale ricorre anche nelle istruzioni Inps: “la norma fa riferimento ad un taglio non superiore all’importo del beneficio non speso, taglio che non può, inoltre, superare il 20% della somma erogata nel mese in cui avviene la decurtazione”.
Quel che accadrà quindi è che, dopo l’ emanazione del decreto, chi non spenderà tutto l’importo del sussidio subirà una sottrazione del 20% del beneficio erogato non speso o non prelevato.