Green Pass o Super Green Pass per i percettori di reddito di cittadinanza che partecipano ai Progetti Utili alla Collettività c.d. PUC? Quale Green pass per la partecipazione ai Patti per il lavoro e a quelli per l’inclusione sociale?
A tali domande ma non solo, ha risposto il Ministero del Lavoro con la nota 2003 del 7 marzo 2022.
Per molti c’è il rischio di perdere il reddito di cittadinanza. Ad ogni modo, lo stesso Ministero suggerisce una possibile soluzione.
Reddito di cittadinanza. Quale Green pass?
Innanzitutto il Ministero precisa che per meglio individuare quale obbligo di green pass si applichi ai percettori di Rdc, bisogna partire dalla seguente distinzione ossia bisogna separare:
- coloro che fanno ingresso presso gli uffici pubblici per accedere ai servizi sociali (ad es. per svolgere i colloqui propedeutici alla sottoscrizione del Patto per l’inclusione e per lo svolgimento dei Progetti utili alla collettività)
- da coloro che, in quanto beneficiari rdc, tenuti agli obblighi, vi accedono per partecipare ai PUC.
Patti per il lavoro e patti per l’inclusione sociale
Nello Nota il Ministero specifica che sia nei Patti per il Lavoro che nei Patti per l’Inclusione Sociale deve essere necessariamente prevista la partecipazione periodica dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza ad attività e colloqui da svolgere in presenza.
La non disponibilità del green pass non costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione agli incontri da parte dei beneficiari obbligati a esibire il green pass per accedere ai pubblici uffici.
L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione
medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19.
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso
di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo di controllo, tali utenti dovranno esibire la certificazione relativa all’esonero.
Progetti utili alla collettività, PUC
I beneficiari Rdc, che non abbiano ancora compiuto 50 (cinquanta) anni tenuti per espressa previsione normativa a
partecipare ai PUC a titolarità dei Comuni (art. 4 comma 15 del DL 4/2019) rientrano tra coloro che a qualsiasi titolo
svolgono attività presso strutture pubbliche e che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022 sono
tenute a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde. Dunque per gli under 50 è sufficiente il green pass base. L’alternativa è il tampone, molecolare o antigenico che sia.
Per gli over 50 invece, percettori di Rdc, tenuti per espressa previsione normativa a partecipare ai PUC, in analogia a quanto previsto per tutti i lavoratori con decreto legge 1 del 7 gennaio 2022 e indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, è previsto a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’ obbligo di Super green pass per accedere al proprio luogo di attività. Dunque non basta il tampone, molecolare o antigenico che sia.
Il mancato rispetto di tali disposizioni si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, sarà considerato assenza ingiustificata come da nota 8526 del 29 ottobre 2021 e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata ai sensi del DM 22 ottobre 2019. Con decadenza del Rdc.
Attenzione, al beneficiario che non intendesse dotarsi di green pass/super green pass potrà essere suggerito preventivamente di rinunciare al RdC per evitare la decadenza e poter ripresentare immediatamente domanda non appena disponesse della certificazione o quest’ultima non fosse più ritenuta necessaria in termini di legge.