L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
È possibile fare domanda di reddito di emergenza a partire da domani 7 aprile e fino al 31 aprile 2021.
L’INPS, con il messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021, ha comunicato le modalità di presentazione delle domande di reddito di emergenza (Rem). Vediamo meglio di cosa si tratta.
Reddito di emergenza (Rem), in arrivo altre 3 mensilità
Il cosiddetto decreto sostegni, all’articolo 12, commi 1 e 2, ha previsto il riconoscimento di altre tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
Gli importi del contributo sono determinati ai sensi del comma 5 dell’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020. Ad ogni modo, si tratta di un contributo a favore:
- Dei nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (comma 1);
- di coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 30 mila euro.
Per maggiori informazioni si legga: Reddito di Emergenza (REM), riconosciuto per altre 3 mensilità grazie al Decreto Sostegni. A chi spetta?
Termini e modalità di presentazione delle domande
L’INPS, con il messaggio n. 1378 del 1° aprile 2021, ha fornito le poche e semplici istruzioni necessarie per richiedere le ulteriori mensilità del reddito di emergenza (Rem).
Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto sostegni, il reddito di emergenza può essere richiesto all’INPS a partire da domani, 7 aprile, ed entro il termine del 30 aprile 2021.
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’INPS (www.inps.it);
- gli Istituti di patronato.
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.