Reddito di Emergenza (REM), riconosciuto per altre 3 mensilità grazie al Decreto Sostegni. A chi spetta?

Il Decreto Sostegni prevede il rinnovo del Reddito di Emergenza per altre 3 mensilità: marzo, aprile e maggio 2021.
4 anni fa
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Il Consiglio dei Ministri ha da poco approvato e presentato il nuovo decreto sostegni (ex decreto ristori), il quale introduce le nuove misure di contrasto all’emergenza sanitaria del coronavirus e alle relative politiche di contenimento adottate dal nostro Paese.

Si tratta, principalmente, di misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Fra le tante disposizioni in materia di lavoro, è stato anche previsto il rinnovo del reddito di emergenza per altre 3 mensilità.

Ecco a chi spetta.

A chi spetta il Reddito di Emergenza (REM)?

Il reddito di emergenza è riconosciuto per altre tre quote relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021. Ai sensi dell’articolo 12 del decreto sostegni, tale indennità spetta ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore alla quota di REM spettante.
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle altre indennità covid (articolo 10 del medesimo decreto);
  • residenza in Italia
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE;
  • un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.

Ad ogni modo, potranno ricevere il REM, a prescindere dalle limitazioni di cui sopra, i soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro, la cui indennità di disoccupazione è scaduta tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021. In questo caso, il REM sarà riconosciuto nella stessa misura del nucleo familiare monocomponente (400 euro mensili).

Domanda di reddito di emergenza

La domanda per le ulteriori quote di Rem deve essere presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda che sarà predisposto dal medesimo Istituto.

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