Reddito di emergenza, ulteriori chiarimenti INPS: limiti di reddito e incompatibilità

L’Inps ha appena fornito ulteriori chiarimenti in merito ai limiti e alle incompatibilità del reddito di emergenza.
4 anni fa
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Il Reddito di Emergenza 2021, quando sarà pagata la seconda rata del REM?
Il Reddito di Emergenza 2021, quando sarà pagata la seconda rata del REM?

L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento di ulteriori tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

L’INPS, con il messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai limiti di reddito dei lavoratori dello spettacolo richiedenti l’indennità onnicomprensiva e all’incompatibilità delle indennità con il Reddito di Emergenza (REM). Vediamo meglio di cosa si tratta.

Reddito d’emergenza, cos’è?

Il decreto sostegni ha previsto il riconoscimento di altre tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Si tratta, sostanzialmente, di un contributo a favore:

  • Dei nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti (comma 1);
  • di coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 30 mila euro.

Ad ogni modo, gli importi del reddito di emergenza sono determinati ai sensi del comma 5 dell’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020.

Incompatibilità delle indennità

L’INPS, con il messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito ai limiti di reddito e all’incompatibilità con le altre indennità relativamente alle richieste di reddito di emergenza (REM).

In particolare, si legge nel messaggio, “in relazione all’indennità onnicomprensiva ai lavoratori dello spettacolo che non abbiano già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, i limiti di reddito di 75 mila euro e di 35 mila euro, che non devono essere superati dai richiedenti che compongono le platee di potenziali beneficiari con rispettivamente 30 contributi giornalieri ovvero 7 contributi giornalieri nel periodo di osservazione indicato nella stessa circolare si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019”.

Inoltre, l’incompatibilità di tutte le indennità con il Reddito di emergenza (Rem) è da intendersi con il solo Rem 2021.

 

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