Come si applica lo sconto contributivo INPS previsto dalla L. di bilancio 2024 (L. n°213/2023) per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà? Lo sconto contributivo, con esclusione dei premi e dei contributi all’INAIL, opera nella misura del 100%, nel limite massimo di 8mila euro per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono le suddette lavoratrici.
L’INPS ha fornito le prime indicazioni operative nella giornata di ieri con la circolare n°41/2024 soffermandosi: sulle condizioni di accesso alla prestazione nonchè sulla durata e sul coordinamento con altri esoneri.
L’esonero in parola riconosciuto al datore di lavoro non preclude alla lavoratrice neo assunta di ottenere il c.d. bonus mamme.
Vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dall’INPS.
Il reddito di libertà
Prima di entrare nello specifico dei chiarimenti forniti dall’INPS, è utile riprendere le peculiarità del reddito di libertà. Infatti, come detto, lo scontro contributivo opera per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà (articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
A tal proposito ci vengono in aiuto le indicazione presenti sul portale INPS.
Il reddito di libertà è destinato alle donne vittime di violenza:
- senza figli o con figli minori;
- seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
- al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
Si tratta di un contributo economico nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi. L’obiettivo della misura è quello di dare un sostegno a copertura delle spese necessarie ad assicurare:
- l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale;
- il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori.
La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.
L’ambito soggettivo di applicazione del reddito riguarda: le donne che siano nelle suddette condizioni, residenti nel territorio italiano, cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Anche le donne straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria hanno diritto al sussidio.
Reddito di libertà. Come si applica lo sconto contributivo? (circolare INPS)
Il comma 191 della L. di bilancio 2024 prevede che:
“Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Nei fatti si tratta di uno scontro contributivo per i datori di lavoro che assumono donne lavoratrici che percepiscono il reddito di libertà.
I requisiti per l’esonero
Come specificato nella circolare n°41 INPS sull’assunzione delle donne con reddito di libertà, la lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti due requisiti
- essere disoccupata;
- essere percettrice del Reddito di libertà.
Rispetto a tale ultimo requisito c’è da dire che l’esonero contributivo in questione può essere riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di donne percettrici del Reddito di libertà.
Non anche alle donne che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.
Tuttavia, per le assunzioni effettuate nell’anno 2024, l’esonero può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023. Dunque che alla data di assunzione non soddisfano il requisito in parola. Ossia essere percettrice del Reddito di libertà.
E’ importante questa precisazione posto che il reddito di libertà spetta solo per 12 mesi al max.
Per quali rapporti di lavoro spetta lo sconto sui contributi?
L’esonero contributivo in esame spetta ai datori di lavoro per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
L’esonero spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
Inoltre, l’articolo 1, comma 192, della legge di Bilancio 2024, prevede espressamente che l’esonero in trattazione spetti anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
Gli intrecci con il bonus mamme
Come detto in premessa, l’esonero in parola riconosciuto al datore di lavoro non preclude alla lavoratrice neo assunta di ottenere il c.d. bonus mamme.
Infatti, nella circolare in esame, viene specificato che:
L’esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (a titolo esemplificativo, l’esonero per le mamme lavoratrici previsto dall’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge di Bilancio 2024).
In particolare, lo sconto contributivo bonus mamme spetta alle lavoratrici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
- con tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- con due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (in via sperimentale);
- per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 nel caso suddetto di madri con almeno tre figli e per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 nel caso suddetto di madri con due figli;
- nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali;
- nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Nei fatti, sia chi assume, sia la donna lavorarci potranno sfruttare le agevolazioni contributive previste per legge.
Riassumendo…
- L’INPS ha fornito chiarimenti sullo sconto contributivo spettante alle imprese che assumono donne vittime di violenza;
- opera nella misura del 100%, nel limite massimo di 8mila euro per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono le suddette lavoratrici;
- l’esonero in parola riconosciuto al datore di lavoro non preclude alla lavoratrice neo assunta di ottenere il c.d. bonus mamme.