Reddito di emergenza, casi di incompatibilità di ed eccezioni

Reddito di Emergenza 2021: casi di incompatibilità, requisiti generali ed eccezioni. Le novità del dl Sostegni.
4 anni fa
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Il Reddito di Emergenza 2021, quando sarà pagata la seconda rata del REM?
Il Reddito di Emergenza 2021, quando sarà pagata la seconda rata del REM?

Tra le misure varate per far fronte all’emergenza Covid, con il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) il Governo ha introdotto il cd. REM, ovvero il Reddito di Emergenza. Si tratta di una misura di sostegno economico istituita, per la prima volta nel 2020, in favore dei nuclei familiari in difficoltà.

Quello che doveva essere un aiuto temporaneo, però, è stato poi esteso nel tempo. Con l’emergenza epidemiologica non destinata a rientrare nel breve tempo, infatti, il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha previsto la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di REM.

E lo stesso è poi accaduto con il decreto Ristori, che ha prorogato di due ulteriori quote il reddito di emergenza, per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il sussidio Inps è stato infine confermato anche per il 2021 dal dl Sostegni, con il prolungamento dello stesso per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Con quest’ultimo decreto, per il 2021, il Governo ha infine previsto anche specifici casi di incompatibilità ed eccezioni alla disciplina generale del REM. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Reddito di Emergenza, casi di incompatibilità

Il Reddito di Emergenza non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica. Si tratta, nello specifico, dei bonus Covid e i contributi previsti dal decreto Cura Italia prima e dal decreto Rilancio poi.

Casi di incompatibilità

Il REM, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:

  • titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare;
  • percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.

Nel caso di lavoratori in Cassa Integrazione (Ordinaria o in Deroga), la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore.

L’importo, in questo caso, è desumibile dalle denunce aziendali.

Reddito di Emergenza, requisiti generali ed eccezioni

Con la proroga del Reddito di Emergenza al 2021, il Governo ha in parte rivisto la precedente disciplina. Come in passato, il dl Sostegni, ha confermato l’accesso al REM – dopo apposita domanda – ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà. I richiedenti, però, devono essere in possesso (cumulativamente) dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa.

Requisiti generali

Nello specifico, il sussidio – nella generalità dei casi – verrà riconosciuto dall’Inps alle famiglie con:

  • residenza in Italia al momento della domanda;
  • reddito familiare inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  • patrimonio mobiliare familiare inferiore a 10.000 euro;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il limite relativo al patrimonio sale di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 euro, o in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Eccezioni

Innovando parzialmente la normativa che ha regolamentato il REM nel corso del 2020, l’articolo 12 del dl Sostegni ha rivisto alcune condizioni di accesso al sussidio.

In deroga ai principi generali il dl Sostegni ha stabilito che il Reddito di Emergenza verrà riconosciuto:

  • come sempre, ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti già previsti;
  • in aggiunta, anche a chi ha terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire Naspi e la DIS-COLL. In questo caso, tuttavia, i richiedenti devono avere un ISEE non superiore a 30 mila euro.

Così facendo, in pratica, il legislatore ha voluto riconoscere un ulteriore aiuto a chi risulta essere privo di disoccupazione.

Reddito di Emergenza dopo la Naspi: ok ad ulteriori tre mensilità

“Nel decreto Sostegni è previsto che, per tutti coloro che hanno fino la Naspi, tra luglio e febbraio, ci sia la possibilità di richiedere al Reddito di Emergenza accedendo alle tre mensilità senza particolari procedure e senza particolari trafile burocratiche”, aveva preannunciato il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Questo intervento, ha spiegato poi lo stesso, è stato conseguente al fatto che tra le persone che hanno esaurito la loro indennità di disoccupazione, nei mesi scorsi, molti non hanno chiaramente potuto cercare e trovare lavoro, proprio a causa del prolungamento dell’emergenza sanitaria in Italia. Da qui l’estensione dell’aiuto.

Reddito di emergenza 2021: come e quando fare domanda

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, per l’anno 2021, possono presentare domanda di accesso al Reddito di Emergenza entro il 30 aprile 2021.

La domanda può essere presentata: online, attraverso il servizio Inps dedicato; tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.

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