Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato uno schema di decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva finalizzati al c.d. redditometro. Con tale decreto si dà il via alle novità prevista dal D.L. Dignità che aveva temporaneamente stoppato il redditometro, in attesa dell’approvazione degli elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area geografica di appartenenza. Sono elementi indicativi di capacità contributiva, le spese sostenute dal contribuente e la sua propensione al risparmio.
Ecco in chiaro quali sono le variabili di spesa e di risparmio che possono far scattare il c.d redditometro. Il decreto dovrebbe diventare definitivo entro l’estate.
—
Il redditometro
In base alle previsioni di cui all’articolo 38 del d.P.R. 600 del 1973 in materia di accertamento: il fisco può determinare il reddito presunto del contribuente, in base alle spese da questi effettuate nell’anno di imposta. L’accertamento scatta soltanto nel caso in cui la differenza fra il reddito dichiarato e quello accertato sia superiore al 20%.
Difatti, all’attenzione del fisco sono assoggettate le spese sostenute oltre il proprio reddito.
Difatti, l’analisi del rischio di evasione si basa sulla verifica di una compatibilità tra il reddito dichiarato e le spese sostenute (redditometro).
A tal proposito, salva la prova contraria da parte del contribuente, la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi che esprimono capacità contributiva.
L’intervento del Decreto Dignità
Il D.M. economia e finanze 16 settembre 2015 ha disciplinato l’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.
Il D.L. 87/2018, c.d.
Elementi che devono essere individuati con un apposito decreto del MEF. Ad oggi non ancora approvato. Salvo quanto vedremo a breve.
Contestualmente è stato abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 2015, che cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tuttavia tale decreto ha trovato ancora applicazione. In relazione agli atti già notificati alla data di entrata in vigore della normativa del D.l. Dignità (12/09/2018), nonché per le attività di controllo relative agli anni d’imposta fino al 2015.
Redditometro: il nuovo decreto del MEF
In base alla previsioni di cui al D.L. 87/2018, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, sono individuati elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area geografica di appartenenza.
In tal modo, sono individuati gli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzati alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016, c.d. redditometro.
Ebbene lo schema di decreto è stato approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che in data 10 giugno ha pubblicato un apposito comunicato stampa.
Lo schema è sottoposto ora alla alla consultazione pubblica, riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.
La consultazione è diretta ad acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, che sono state individuate in base all’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) – contenuto nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020.
Tali osservazioni possono essere inviate entro il prossimo 15 luglio.
Come si legge nel comunicato stampa, alla predisposizione dello schema di decreto hanno contribuito rappresentanti dell’ISTAT per il supporto metodologico e statistico finalizzato ad approfondire gli aspetti concernenti il metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Veniamo al contenuto del nuovo decreto.
Il contenuto del decreto
Il decreto individua “il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (c.d redditometro)”.
In base al decreto è elemento indicativo di capacità contributiva la “spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio determinata utilizzando anche l’Archivio dei Rapporti di cui all’art.7 comma 6 del DPR 605/73”.
La tabella A e gli elementi che indicano capacità di spesa
L’elenco degli elementi di cui al periodo precedente è indicato nella tabella A che fa parte integrante del decreto.
Nello specifico, la tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti, a qualsiasi titolo dal contribuente, per i quali non si dispone dell’ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta. In tale caso, la spesa viene determinata applicando un prezzo rappresentativo del valore d’uso del bene o del servizio considerato. I prezzi, distinti per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunti dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Indagine effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti:
- ad undici tipologie di nuclei familiari,
- distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.
Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.
Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è, altresì, determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
Il redditometro: quali sono le spese considerate?
Le spese prese in considerazione ai fini del redditometro sono (tabella A):
- consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);
- investimenti (immobiliari e mobiliari);
- risparmio;
- spese per trasferimenti.
Attenzione, in assenza di dati in Anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia con determinate caratteristiche e qualora tali informazioni non fossero acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, si considera l’ammontare individuato dall’ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. Tale soglia varia, in base:
- alla dimensione della famiglia,
- la sua composizione per età,
- alla ripartizione geografica e
- alla dimensione del comune di residenza rilevata dai risultati dell’indagine sui consumi dell’Istituto Nazionale di Statistica.
In presenza di spese indicate nella tabella A, l’ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente. Ai fini del redditometro, resta ferma la facoltà dell’Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A. Qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.
L’imputazione delle spese in capo al contribuente
L’art.2 dello schema di decreto in esame dispone che le spese oggetto di controllo:
- si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria;
- si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
Dunque, le spese sostenute dai familiari a carico sono imputate al soggetto che ha a carico il familiare. Questo passaggio è piuttosto opinabile considerato che sono considerati a carico: i membri della famiglia che nel corso dell’anno hanno conseguito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che hanno conseguito un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Tali soggetti hanno comunque una loro capacità di spesa, seppur limitata. Ad ogni modo, su tale punto, come vedremo a breve, il contribuente ha possibilità di difesa.
Inoltre, non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.
Il redditometro: com’è determinato il reddito complessivo del contribuente?
Sulla base delle indicazioni finora analizzate, l’art.3 del decreto fa il quadro generale sulla ricostruzione del reddito complessivo del contribuente.
Nello specifico, l’Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
- dell’ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni nella disponibilità del contribuente, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando i prezzi rilevati dall’ISTAT, o tramite analisi e studi socio economici applicati al dato certo relativo al possesso o all’utilizzo di un bene o servizio;
- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. “Soglia di povertà assoluta”) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
- della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
- della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.
Come difendersi dal redditometro?
Al contribuente è dato di modo di dimostrare l’effettiva provenienze delle somme spese.
Il contribuente ha facoltà di dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto:
- con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta oggetto di controllo,
- ovvero con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile,
- ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente.
Inoltre, è facoltà del contribuente dimostrare che: le spese attribuite hanno un diverso ammontare rispetto a quelle rilevate dal Fisco; la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.
Difatti, il contribuente può dimostrare al Fisco che la spesa è stata sostenuta sulla base di somme accantonate negli anni precedenti.
L’approvazione definitiva del decreto potrebbe arrivare durante l’estate.