Redditometro e avvisi di accertamento: a chi spetta l’onere della prova?

Ecco a chi spetta l'onere della prova in caso di avviso di accertamento dopo presunzione del redditometro.
7 anni fa
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Come abbiamo spiegato in altri articoli, il Fisco si serve del redditometro per confrontare entrate ed uscite dei contribuenti e capire se sia in atto evasione fiscale o meno. Attraverso il redditometro il Fisco può richiedere accertamento del reddito del contribuente qualora il reddito dichiarato si discosti eccessivamente da quello presunto attraverso tale strumento.

Attenzione però: il redditometro costituisce soltanto una presunzione semplice, ovvero un’elaborazione del Fisco che potrebbe anche non corrispondere alla realtà. Proprio per questo se non c’è corrispondenza tra reddito reale e quello presunto dal redditometro, l’avviso di accertamento è illegittimo poiché i maggiori beni acquistati dal contribuente possono provenire anche da fonte diversa dal reddito dichiarato (ad esempio una donazione di cui il Fisco non è a conoscenza).

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Redditometro e onere della prova: a chi spetta?

La presunzione prevista dal redditometro deve essere soltanto un aiuto nell’accertamento dei reali redditi e non può essere considerata come un risultato. Prima di provvedere ad un avviso di accertamento, quindi, il Fisco deve verificare la corrispondenza dei dati presunti dal redditometro con quelli reali e il mezzo che ha per farlo è il contradditorio obbligatorio con il contribuente. Nel contraddittorio, infatti, è possibile che emerga anche che non vi è stato alcun aumento nel reddito reale del contribuente e magari i beni che sono finiti sotto la lente di ingrandimento del Fisco provengono da fonti diverse.

In caso di presunzioni semplici, ovvero quelle non previste dalla legge, l’onere di provare che quanto emerge dal redditometro è vero spetta al Fisco che dovrà integrare le informazioni in suo possesso con altri dati.

Se le presunzioni che risultato dal redditometro sono legali relative, e cioè che possono essere contestate con la prova contraria, il contribuente ha l’onere di dimostrare che il reddito presunto dal redditometro non è reale: in questo caso il contribeunte deve fornire la prova della provenienza non reddituale dei beni in questione.

In ogni caso, bisogna tenere conto che le presunzioni che derivano dal redditometro sono presunzioni semplici e, quindi, spetta al Fisco dimostrare che la presunzione è corroborata da dati reali mentre il contribuente può contestare la presunzione fornendo, se vuole, la prova contraria.