Chiarimenti sulle spese rilevanti ai fini del redditometro e sulle sanzioni che si applicano nel contradditorio, nella circolare esplicativa dell’agenzia delle entrate, la n. 10/E del 14 maggio 2014.
Spese redditometro: i chiarimenti del Fisco
Nel documento di prassi, le Entrate rispondono ad una serie di quesiti posti dalla stampa specializzata tra cui quelli sul redditometro. In primo luogo troviamo le spese per elementi certi che secondo il decreto attuativo sono rilevanti ai fini della ricostruzione sintetica del reddito. Per tali spese rilevano anche i valori Istat (si vedano, ad esempio: le spese per “acqua e condominio e per manutenzione ordinaria”, le spese per “elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa”).
Spese per elettrodomestici e arredi
Secondo le entrate inoltre, le spese per elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa, seppure ancorate al possesso di uno o più immobili, non sono determinate in base alle caratteristiche degli stessi.
Redditometro; la quota di risparmio all’anno
Altra domanda posto al Fisco riguarda la quota di risparmio dell’anno, se questa debba essere considerata ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, insieme alle spese certe e a quelle per elementi certi e del fitto figurativo. Per l’agenzia la quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi, concorre alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo.
Redditometro: le sanzioni
In caso poi di mancata presentazione del contribuente all’invito a fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento da redditometro, si possano applicare sanzioni nei confronti del contribuente? L’Agenzia ricorda che l’ufficio invita il contribuente selezionato a presentarsi per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento, indicando nell’invito stesso gli elementi e le circostanze rilevanti. Se il contribuente non si presenti si rende applicabile la sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 471/1997. Di ciò se ne darà specifica avvertenza in detto invito. Fin dal primo incontro il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Siccome si prevede un secondo momento obbligatorio di confronto con il contribuente, quale ulteriore garanzia per il contribuente, non si può escludere che in questa ulteriore fase il contribuente possa presentare elementi giustificativi non forniti già nella prima fase di confronto.