Referendum costituzionale: i motivi del NO
Il nuovo Senato
L’accusa che viene mossa al nuovo Senato, riguarda le competenze che esso dovrebbe condividere con la Camera dei Deputati.
Nella riforma sono specificati gli ambiti in cui le due Camere hanno di potere legislativo concorrenziale, ma non vengono indicati i criteri con cui riconoscere le leggi che rientrano in queste fattispecie.
Sicuramente verranno sollevati numerosi dubbi di competenza e che quindi le leggi debbano essere studiate caso per caso per capire se includono prerogative affidate al Senato.
Questo rischia di rallentare di molto l’iter legislativo entrando in netto contrasto con la riforma.
Le criticità riguardano le modalità di nomina. Perplessità sul fatto di aver ridotto troppo i poteri del Senato, rendendolo inutile come vero “raccordo” tra Stato e amministrazioni locali e denunciano il rischio di trasformare i senatori in “rappresentanti della maggioranza al potere nella singola regione, più che della regione in quanto tale”.
Governo “autocratico”
Il governo avrà la facoltà di richiedere al Parlamento una canale preferenziale per l’approvazione delle leggi ritenute necessarie per l’attuazione del proprio programma. La Camera avrà tempo 5 giorni per accogliere la richiesta e, se venisse accolta, 70 giorni per approvarla con massimo 15 giorni di rinvio.
Questa formula non potrà essere applicata alle leggi di competenza del Senato, alle leggi elettorali, alla ratifica di trattati internazionali, alle leggi di amnistia e indulto e alle leggi di bilancio.
Dati i numeri garantiti alla maggioranza dalla legge elettorale attuale, secondo alcuni con questa formula vi è un forte sbilanciamento di potere verso l’esecutivo, il quale può far velocemente approvare i propri disegni di legge senza un’adeguata discussione nella Camera.
Riforma Titolo V e caos competenze
La riforma Titolo V è sicuramente uno degli aspetti più dibattuti e difficili da comprendere per chi non ha nozioni di diritto costituzionale. Vengono ridefinite diverse competenze prima esclusive delle Regione che, post-riforma, tornerebbero in mano allo Stato. In particolare:
- viene cancellata la definizione di “competenza concorrente” fra Stato e Regione, con le diverse materie ridistribuite fra le due istituzioni;
- viene introdotta la nuova “clausola di supremazia”, che permette allo Stato di intervenire sulle questioni di competenza non “esclusiva” delle Regioni nei casi in cui è necessario un intervento per l’unità giuridica/economica dello Stato, o di più generico “interesse nazionale”;
- viene introdotto anche il cosiddetto “regionalismo differenziato”, grazie al quale alle Regioni non a Statuto Speciale possono essere attribuite particolari forme di autonomia, a condizione che presentino un bilancio in equilibrio. L’attribuzione del regionalismo differenziato deve essere approvata da Camera e Senato ed è inoltre richiesto un dialogo tra Stato e Regione interessata. Il