Regali natalizi ai dipendenti. Quali effetti in busta paga?

Anche un panettone del valore di pochi euro potrebbe portare alla tassazione di tutti i fringe benefit ricevuti fino al 12 gennaio 2024
1 anno fa
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Nel periodo natalizio, molte aziende omaggiano i propri dipendenti con una serie di prodotti quali panettoni, spumanti, torroni, ecc. Questi beni sono considerati quali veri e propri benefit che in alcuni casi potrebbero far lievitare la tassazione subita dal dipendente in busta paga. Infatti, si tratta di beni che concorrono alla soglia di 258,23 euro entro la quale la legge dispone un’esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit.

E’ lecito chiedersi se questa soglia vada verificata per singolo benefit o rispetto a tutti i beni in natura o servizi ricevuti dal lavoratore nel corso del 2023, fino al 12 gennaio 2024, in applicazione del c.

d. principio di cassa allargata.

Bisogna prestare molta attenzione, perchè, in alcuni casi il panettone potrebbe andare di traverso, con cattive sorprese in busta paga.

Il limite di esenzione fiscale per i fringe benefit

L’art.51, comma 3 del DPR 917/86, TUIR, dispone che i fringe benefit erogati al lavoratore dipendente (o soggetti ad essi assimilato) sono esenti da imposizione fiscale fino all’importo di 258,23 euro. L’esenzione vale anche ai fini contributivi, considerata l’avvenuta armonizzazione tra le basi imponibili fiscali e previdenziali.

Detto ciò, sono considerati benefits ad esempio la messa a disposizione dell’auto aziendale ad uso promiscuo; i buoni pasto; la fornitura di Telefono cellulare, PC, smartphone e tablet; la concessione di prestiti agevolati ai dipendenti; il riconoscimento di borse di studio per i dipendenti e i suoi familiari; ecc.

Per il solo anno 2023, l’art.40 del DL 48/2023, c.d. decreto Lavoro, ha previsto l’innalzamento a 3.000 euro della soglia di esenzione per i benefits riconosciuti ai dipendenti con figli a carico.

Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi (.).

Solo per quest’anno, inoltre,  sempre per gli stessi soggetti, rientrano nel concetto di fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas.

Il bonus carburante e i limiti di esenzione

Sempre per l’anno 2023 è in essere il c.d. bonus carburante, esentasse fino a 200 euro (rileva invece ai fini contributivi). Il bonus carburante può essere riconosciuto alla generalità dei dipendenti. Non solo a quelli con figli a carico.

Cosicché, in base alle indicazioni di cui alla circolare n°23/2023 sui fringe benefit:

  •  i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente con figli a carico possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina (bonus carburante) e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (insieme ad eventuali ulteriori buoni benzina), comprese, solo per tali soggetti, le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente senza figli a carico possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi allo stesso riconosciuti (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Regali natalizi ai dipendenti. Quali effetti in busta paga?

Venendo ora agli omaggi natalizi, c’è da dire che panettoni, spumanti, ecc, erogati in favore del lavoratore dipendente concorrono a tutti gli effetti alle suddette soglie.

Dunque, la soglia di 3.000 euro (o di 258,23 euro) deve essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo d’imposta.

Da qui:

  • se il valore dei beni e servizi complessivamente erogati nel periodo d’imposta superi il citato limite di euro 3.000 euro (258,23 per i dipendenti senza figlia a carico),
  • lo stesso concorre interamente a formare il reddito del dipendente da tassare.

Dunque, in sede di conguaglio, al superamento dei suddetti limiti, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a tassazione il valore complessivo dei benefit ricevuti nell’anno e non solo la quota eccedente.

Ecco perchè anche un panettone del valore di pochi euro potrebbe portare alla tassazione di tutti i benefit ricevuti fino al 12 gennaio 2024 (principio di cassa allargata).

A ogni modo, i fringe benefit saranno senza imposte in busta paga anche nel 2024.

Riassumendo…

  • Nel periodo natalizio, i dipendenti possono ricevere omaggi sotto forma di prodotti alimentari;
  • tali beni concorrono alla soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit;
  • se si supera la soglia, in busta paga sarà tassato il valore complessivo dei benefit ricevuti nell’anno e non solo la quota eccedente.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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