Abbiamo in precedenza visto nel dettaglio il funzionamento del regime di vantaggio fiscale, il quale consente a persone fisiche titolari di attività imprenditoriali o di arti e professioni, che hanno particolari requisiti di pagare, a titolo di imposta sostituiva, solo il 5 per cento di imposta sul reddito. Con provvedimento 185825 del 2011 il direttore dell’agenzia delle entrate ha disciplinato la modalità di applicazione del regime contabile agevolato introdotto d all’articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
REGIME CONTABILE AGEVOLATO REQUISITI PREVISTI
In sostanza i soggetti che potranno optare per il regime contabile agevolato sono le persone fisiche che oltre ad avere le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, posseggono i seguenti requisiti:
- Nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai 30 mila euro annui;
- Non hanno effettuato alcuna cessione all’esportazione;
- Non hanno sostenuto spese di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,ne erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati;
- Nel triennio solare precedente non sono stati effettuati acquisti di beni strumentali, anche sotto forma di contratti di leasing o di appalto e locazione, per un valore complessivo ai 15 mila euro;
- Non si avvalgono di alcun regime speciale per quanto riguarda l’iva;
- Sono comunque soggetti residenti;
- Non hanno come oggetto principale dell’attività la vendita di fabbricati o la vendita di parti di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
- Non partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, o a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del Tuir.
Pertanto tali soggetti se in possesso di requisiti di cui sopra possono beneficiare del regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011 n.
- Non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in stato di mobilità visto che non sono in possesso dei requisiti elencati dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98;
- Fuoriescono dal regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità per la decorrenza dei termini stabiliti dall’articolo 27, comma 1, del 6 luglio 2011 n. 98.
Ulteriori soggetti che hanno la possibilità di aderire al regime agevolato sono:
- Tutti i contribuenti che pur avendo i requisiti di cui ai commi 96 e 99, dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 hanno scelto il regime ordinario o il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo come previsto dall’articolo 13 della legge n. 388 del 2000.
- I soggetti che anche se sono in possesso de requisiti di cui all’articolo 27, commi 1 e 2,del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
In ogni caso resta obbligatorio il vincolo triennale per quanto riguarda la scelta del regime ordinario.
REGIME CONTABILE AGEVOLATO: DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito di lavoro autonomo o impresa viene determinato in base agli articoli 54 e 66 del testo unico delle imposte sul reddito approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Per quanto riguarda le semplificazioni i contribuenti che scelgono di optare per il regime contabile agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:
- La registrazione e la tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini dell’imposta sui redditi, dell’irap e dell’imposta sul valore aggiunto;
- La tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora gli stessi forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Liquidazioni e versamenti periodici ai fini iva e versamento acconto annuale iva;
- Presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.
OBBLIGHI REGIME CONTABILE AGEVOLATO
In ogni caso , anche scegliendo il regime agevolato, occorrerà effettuare i seguenti adempimenti:
- Conservare i documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- Fatturazione e certificazione dei corrispettivi a meno di non ricadere in eventuali condizioni di esonero;
- Presentazione annuale delle dichiarazioni annuali ai fini dell’imposte dirette e quella ai fini Iva ( oltre al versamento annuale dell’imposta sul valore aggiunto);
- Versamento dell’acconto e del saldo irpef e relativo versamento dell’acconto e saldo delle addizionali comunali e regionali;
- Adempimenti previsti per i sostituti di imposta dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- Comunicazione telematica prevista ai fini iva al superamento di una determinata soglia di imposta;
- Comunicazione all’agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuati con paesi aventi sede in un territorio a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001.
DISCIPLINA IN MATERIA STUDI DI SETTORE
I contribuenti che scelgono il regime agevolato sono comunque soggetti agli studi di settore previsti dall’art.
REGIME CONTABILE AGEVOLATO CESSAZIONE
Il regime contabile agevolato cessa di essere applicato o per opzione al regime contabile ordinario o perché viene meno una delle condizioni essenziali per optare per il regime o interviene una causa di esclusione.