Regime dei minimi: come passare a quello forfettario con rettifica dell’Iva

Cosa devono fare i contribuenti che passano il 1 gennaio 2016 dal regime dei minimi a quello forfettario?
9 anni fa
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Rettifica dell’Iva regime forfettario

Il passaggio dal regime dei minimi a quello forfettario comporta per i contribuenti una rettifica dell’Iva poichè nel primo regime è ammessa la detrazione dell’Iva sul valore aggiunto mentre nel regime forfettario l’Iva assolta sugli acquisti non è detraibile. Cosa accade, quindi, ai contribuenti che effettuano il passaggio da un regime all’altro? Il contribuente minimo che passa al regime forfettario nel 2016 deve rettificare l’Iva restituendo quanto detratto durante l’applicazione del regime dei minimi con il meccanismo della rettifica della detrazione.

  Devono applicare la rettifica tutti i contribuenti che nel corso del 2015 hanno applicato o il regime ordinario o quello dei minimi.   La rettifica va eseguita nella prima dichiarazione Iva annuale presentata dopo l’accesso al nuovo regime nella dichiarazione dell’IVA 2016 anno d’imposta 2015.  

Rettifica dell’Iva: come funziona?

Per tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati alla data del 31 dicembre 2015 va eseguita la rettifica dell’IVA. Per i beni ammortizzabili e i beni immateriali la rettiva va eseguita se non sono passati più di 5 anni dalla loro messa in funzione (10 anni invece dalla data d’acquisto o completamento di un immobile).   Per i beni con costo non superiore a 516,46 euro con coefficiente di ammortamento superiore al 25% la rettifica non va eseguita (quest’ultima precisazione non è, però, valida per i contribuenti minimi poichè per loro la rettifica va eseguita anche sui beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25% e con costo non superiore a 516,46 euro che non sienao entrati i funzione nel momento del passaggio di regime o per i quali non sono ancora state effettuate deduzioni).   I contribuenti minimi che dal 1 gennaio passano al regime forfettario non devono rettificare l’Iva su tali beni solo se acquistati tra il 2012 e il 2015 e già ammortizzati a meno che al 31 dicembre 2015 non siano ancora entrati in funzione.

In breve :

  • beni acquistati fino al 2011: non si rettifica l’IVA
  • 2012, 2013, 2014, 2015: si rettifica l’Iva.

  I beni oggetto della rettifica dell’Iva sono:

  • servizi non utilizzati alla data del 31 dicembre 2015
  • rimanenze di magazzino
  • beni mobili quali: arredi, auto, pc e beni mobili acquistati prima di 5 anni prima (dopo il 2011).

  Nella prossima pagina vedramo come va calcolata l’Iva da restituire

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