Il “regime di adempimento collaborativo” o di “cooperative compliance” è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, rubricato “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”.
L’obiettivo di questo istituto è quello di instaurare, tra amministrazione finanziaria e contribuenti, un rapporto di fiducia e collaborazione.
Grazie a questo strumento, tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente, si mira ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
Inoltre, esso prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di determinati requisiti.
Chi può aderire?
Il regime, come vedremo, non è per tutti. In fase di prima applicazione, il regime è riservato ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia):
- Che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
- Che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo;
- Che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.
Inoltre, i soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
Il sistema è efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui rischi fiscali. A tali fini, il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:
- Strategia fiscale;
- Ruoli e responsabilità;
- Procedure;
- Monitoraggio;
- Adattabilità al contesto interno ed esterno;
- Relazione agli organi di gestione.
Quali sono i vantaggi?
L’articolo 6 del D.
- Procedura abbreviata di interpello preventivo;
- Applicazione di sanzioni ridotte alla metà;
- Esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette.
Per maggiori chiarimenti si leggano le disposizioni dell’Agenzia delle entrate.