Arrivano i codici tributo per consentire l’esercizio dell’opzione che proroga di 5 periodi d’imposta il c.d. “regime fiscale agevolato impatriati” per lavoratori dipendenti ed autonomi. Sono contenuti nella Risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021 emanata dall’Agenzia delle Entrate.
Proroga regime fiscale agevolato lavoratori impatriati
I lavoratori dipendenti o autonomi, iscritti all’AIRE (Anagrafe italiana dei residenti all’estero) o cittadini UE, che hanno già trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime fiscale agevolato impatriati, hanno la possibilità di optare per la proroga del regime stesso per ulteriori 5 periodi d’imposta (tale possibilità è stata prevista con l’art. 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, c.d. Decreto Crescita).
L’opzione comporta il pagamento di un importo del:
- 10% dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia nel periodo precedente a quello di esercizio dell’opzione
- 5% dei redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia nel periodo precedente a quello di esercizio dell’opzione.
Ricordiamo che il regime fiscale agevolato lavoratori impatriati (art.16 del D. Lgs. n. 147 del 2015) consiste nell’abbattimento del 50% del reddito prodotto in Italia, per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che acquistano o hanno acquistato un’abitazione in Italia, e del 10%, per i contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
Opzione per la proroga del regime fiscale agevolato impatriati
Le modalità di esercizio della suddetta opzione di proroga sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, in cui è stabilito che
l’importo dovuto è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui trattasi. I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del menzionato provvedimento.
Dunque, al fine di consentire il versamento di quanto dovuto attraverso il Modello F24 ELIDE (elementi identificativi), con la Risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021 sono stati definiti i seguenti codici tributo:
- “1860” – Importo dovuto (10%)
- “1861” – “Importo dovuto (5%).
Il citato documento di prassi detta anche le istruzioni per la compilazione del modello di versamento. In particolare:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” sono da indicarsi i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- il campo “tipo”, è da valorizzarsi con la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, è da inserirsi il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato
- il codice tributo sopra indicato è da indicarsi nel campo “codice”
- nel campo “anno di riferimento”, bisogna riportare l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione, nel formato “AAAA”
- infine, nel campo “importi a debito versati”, si indica l’importo da versare.
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