Regime forfetario 2021: l’attestazione al committente

Chi agisce in regime forfetario deve comunicarlo al committente consegnandogli apposita attestazione informativa
4 anni fa
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I contribuenti che agiscono in regime forfetario, di cui alla Legge di bilancio 2015 e successive modificazioni, applicano sul reddito (forfetario) dell’attività svolta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali ed IRAP.

L’aliquota, come noto, è del 15% (o 5% per i primi 5 anni di attività se rispettati i requisiti di cui al comma 65 della citata manovra 2015).

Obbligo di attestazione al committente del regime forfetario

Per disposizione legislativa, chi agisce in questo regime non applica, sulle fatture che emette, né l’IVA né la ritenuta d’acconto.

Di ciò, essi sono tenuti ad informarne il committente.

E’ espressamente, il comma 67 della citata legge di bilancio 2015 a stabilirlo, dove testualmente si legge quanto segue:

“I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.

Un fac-simile di attestazione del regime forfetario

Sulla base di quanto detto sopra, quindi, se ad esempio un avvocato che agisce in regime forfetario assume un incarico di consulenza da un cliente, è tenuto ad informare quest’ultimo che opera nel regime di favore in commento.

Il legislatore non prevede particolari formalità per rendere questa comunicazione. Quindi, l’obbligo può essere assolto in carta semplice riportando, ad esempio, un testo di questo tipo:

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________

nato/a _________________________________ il ____________________________

Residente a _______________________ in via ______________________________

Codice Fiscale __________________________, P. Iva _________________________

dichiara

che si avvale del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 23/12/2014 e pertanto

richiede

la non applicazione della ritenuta d’acconto sulla somma percepita dato che la somma è assoggettata a imposta sostitutiva.

Attestazione regime forfetario: quando va fatta?

Si tenga presente che, la dichiarazione va resa solo se trattasi di nuovo committente, cui, cioè, non era stata già resa.

Dunque, ne consegue, ad esempio, che:

  • chi inizia attività nel 2021 in regime forfetario o chi passa nel forfetario in quest’anno d’imposta, dovrà rendere la dichiarazione a tutti i propri committenti
  • chi, invece, già era nel forfetario nel 2020 ed aveva già reso la dichiarazione, dovrà renderla nel 2021 solo ai nuovi committenti.

L’obbligo, in commento, tuttavia, può ritenersi assolto anche con l’apposita dicitura che (per legge) occorre riportare in calce alle fatture emesse da chi agisce nel forfetario. Si tratta della seguente:

“Operazione svolta in regime forfettario di cui all’art. 1, c. 54-89 L. 190/2014. Compenso non assoggettato ad IVA e a ritenuta d’acconto in quanto contribuente in regime forfettario”.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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