Chi agisce in regime forfetario e di vantaggio è esonerato dalla dichiarazione IVA. Dunque, non deve preoccuparsi della scadenza del prossimo 30 giugno, data entro cui, per effetto della disposizione contenuta all’art. 62 del decreto Cura Italia, andrà inviato il Modello IVA/2020 (anno d’imposta 2019). A tal proposito si ricorda che quest’anno la scadenza era fissata al 30 aprile 2020. Tuttavia, l’emergenza Covid-19, ha indotto il legislatore a sospendere gli adempimenti tributari ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020, spostando il termine ultimo per eseguirli al 30 giugno 2020 senza applicazione di interessi e sanzioni.
Ad ogni modo anche se esonerati dalla dichiarazione IVA, i citati soggetti, potrebbero essere interessati, comunque, alla presentazione del solo quadro VO del modello, poiché chiamati a comunicare eventuali proroghe o revoche di regimi opzionali.
La presentazione del solo quadro VO
Si ricorda, infatti, che in linea generale, il contribuente che pur avendo i requisiti per agire in un determinato regime contabile o regime IVA di favore, può decidere, per opzione, di agire in regime ordinario. L’opzione e la revoca vanno fatte con comportamento concludente per poi essere comunicate all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del Modello IVA avente ad oggetto l’anno d’imposta in cui è stato assunto il predetto comportamento.
Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, la regola prevede che il quadro VO vada presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del Modello Redditi una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del menzionato quadro.
Quindi, ad esempio, un contribuente che, pur avendo i requisiti per agire nel forfait, lo scorso anno d’imposta abbia deciso, con comportamento concludente, di passare al regime ordinario, ora ne dovrà dare comunicazione all’Amministrazione finanziaria e lo dovrà fare barrando la casella “Opzione” presente al rigo VO33 del Modello IVA/2020.