Il Regime Forfetario è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 comma 54 e 89 dell’articolo 1 legge 190/2014, con la circolare 10/E del 4 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione del regime forfetario, chiarendo alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso del primo anno di applicazione). La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile rappresenta un utile manuale di taglio pratico a disposizione di imprenditori e professionisti che abbiano applicato il regime forfettario o intendano farlo.
Regime forfetario: requisiti e condizioni, le novità dopo la legge di Stabilità 2016
Tra i requisiti di accesso al regime forfetario (comma 54), fino all’anno scorso era previsto che i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione dovessero essere prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati.
Tale requisito non è più previsto in seguito all’abrogazione della lettera d del comma 54, che lo prevedeva. Per quanto riguarda le cause di esclusione dal regime forfetario (comma 57), a partire dal 2016 non possono utilizzare il regime forfetario coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo
superiore a 30.000 euro. Tale limite, è stato introdotto con decorrenza 1° gennaio 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione (questo, infatti, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia). Opera, invece, nella diversa ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente per intraprenderne uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. La circolare precisa inoltre che tra i regimi speciali ai fini Iva e i regimi forfetari di determinazione del reddito che comportano la fuoriuscita dal regime rientra anche il patent box, ossia il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 190/2014).
[tweet_box design=”box_09″ float=”none”]L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione del Regime Forfetario[/tweet_box]