Regime Forfetario: novità e chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E del 4 aprile 2016, fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione del regime forfetario: ecco tutte le novità.
9 anni fa
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Regime Forfetario e la disapplicazione

I contribuenti in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario possono disapplicarlo o fuoriuscirne, optando per il regime ordinario. Tale scelta avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata compilando il quadro VO della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata e vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente anno per anno. Tuttavia, considerate le rilevanti modifiche alla disciplina introdotte dalla legge di Stabilità 2016, i contribuenti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta e accedere al regime forfetario.

A tale scopo, andranno effettuate le opportune rettifiche dei documenti emessi nel corso del 2016 con addebito dell’imposta, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della circolare sul sito istituzionale dell’Agenzia o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo il predetto termine. In presenza dei necessari presupposti, i medesimi contribuenti potranno beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5% (comma 65), come previsto per le nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività (articolo 1, comma 113, legge di stabilità 2016). Stessa opportunità per tutti i contribuenti che nel 2014, che in presenza dei requisiti per accedere al regime di vantaggio, hanno optato per il regime ordinario. Potranno avvalersi del regime forfetario anche i contribuenti che avevano optato, nel corso del 2015, per l’applicazione del regime di vantaggio: la scelta potrà essere revocata senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime (cinque anni). La circolare analizza inoltre l’ipotesi in cui vi sia il passaggio in giudicato di un avviso di accertamento che dimostri l’assenza dei requisiti previsti dalla legge per usufruire del regime forfetario (commi 54 e 57). In tal caso l’uscita dal regime forfetario avverrà dal periodo successivo a quello accertato.