Regime Forfetario: novità e chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 10/E del 4 aprile 2016, fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione del regime forfetario: ecco tutte le novità.
9 anni fa
4 minuti di lettura

Regime forfetario: quadro RS del modello Unico

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore (comma 73). Sono comunque tenuti a specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta. Al riguardo, il quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2016–PF  prevede un nuovo prospetto denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”, che deve essere compilato dai soli contribuenti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015. In esso, i soggetti forfetari devono dichiarare, cumulativamente, le informazioni relative al tipo di attività svolta.

Nel caso vengano esercitate sia attività di impresa che di lavoro autonomo, dovranno essere compilate entrambe le sezioni del prospetto. Tali dati devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa. Ad esempio, le informazioni relative ai costi, richieste agli esercenti attività di impresa, dovranno essere dichiarate solo se si è ricevuta la relativa documentazione fiscale nel periodo di imposta e nella misura in essa indicata. I beni strumentali utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, dovranno essere dichiarati nella misura del 50 per cento.

Regime Forfetario: i vantaggi aumentano per chi inizia una nuova attività

Il reddito imponibile è soggetto all’imposta del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap. I contribuenti in regime forfetario potranno usufruire, in compensazione, anche del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e 99, della legge 208/2015). Per l’anno di imposta 2015, i contribuenti che hanno iniziato una nuova attività e applicano il regime forfetario beneficiano della riduzione di 1/3 dell’imponibile determinato forfetariamente, al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito. A seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, a decorrere da quest’anno, il reddito determinato con i criteri richiamati, è assoggettato a un’imposta sostitutiva del 5% per i primi cinque anni di attività.

Potranno beneficiare della più favorevole tassazione anche i contribuenti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio. circolare n. 10 del 4 aprile 2016 Leggi anche: Regime forfettario 2016: come scrivere la fattura e dicitura finale  

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Canone Rai per degenti in case di riposo: che fare?

Articolo seguente

Fotovoltaico fai da te: ecco come fare e quali sono i costi