L’attuale emergenza economica sanitaria da covid-19 sta fortemente incidendo sul fatturato dei diversi operatori economici, chi più chi meno, colpiti dalla crisi dei consumi soprattutto a causa delle restrizioni e delle chiusure imposte ai diversi settori economici.
Molti esercenti o imprenditori, causa calo di fatturato, potrebbero ora rispettare le condizioni per accedere al regime forfettario.
Noi di investire oggi ti aggiorniamo su tutti i requisiti di accesso al regime forfettario indicandoti anche come calcolare la tua soglia di ricavi o compensi conseguita nel 2020.
Se tale soglia non è superiore a 65.000 euro nel 2021, rispetto tutti gli altri requisiti di accesso, potresti entrare nel regime forfettario.
Regime forfettario: i requisiti di accesso
La Legge 190/2014 al comma 54 individua i requisiti di accesso al regime forfettario 2021.
In particolare, possono accedere al regime forfetario i titolari di partita iva che:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti e per i collaboratori.
Tali requisiti di accesso devono essere rispettati anche ai fini della permanenza nel regime.
Regime forfettario: cause di esclusione
Accanto ai requisiti di accesso, sono stabilite anche delle cause di esclusione.
A tal proposito, mon possono accedere al regime forfetario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Regime forfettario: tassazione al 15%
Il contribuente che opera in regime forfettario determina il reddito applicando al monte ricavi/compensi conseguiti nel corso dell’anno, specifici indici di redditività.
Gli indici di redditività sono individuati per l’attività esercitata nell’allegato n. 2 – pdf alla legge n. 145/2018).
Detto ciò, dal reddito così determinato, si deducono i contributi previdenziali pagati per legge. Compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.
L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Dunque se ho altri redditi, ad esempio, da locazione, soggetti ad Irpef, allora l’eccedenza la deduco da questi altri redditi.
Ad ogni modo, dal reddito determinato con i coefficienti citati e deducendo i contributi, si applica l’imposta sostitutiva del 15%.
L’imposta si paga alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per l’Irpef.
Dunque, al 30 giugno, c.d tax day, verso il saldo dell’anno N e il 1° acconto dell’anno N+1. Alla data del 30 novembre verso il 2° acconto.
Il reddito assoggettato al regime forfetario 2021 rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali (Fonte portale dell’Agenzia delle entrate).
Regime forfettario: tassazione al 5%
L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:
- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Passaggio al regime forfettario nel 2021: come calcolare il reddito 2020
Considerata l’emergenza covid-19 che sta fortemente incidendo in negativo sul fatturato dei diversi operatori economici, molti esercenti o imprenditori, potrebbero ora rispettare le condizioni per accedere al regime forfettario 2021.
Noi di investire oggi riteniamo che nel 2021 ci sarà un boom di accesso al regime forfettario.
Attenzione però a calcolare correttamente il reddito conseguito nell’anno 2020. Anno precedente rispetto a quello di accesso al regime forfettario.
Come da circolare 10/e 2016, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
per la verifica dell’eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento.
In altre parole, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, deve utilizzare il criterio di cassa.
Dunque:
- se nel 2020 ero in regime ordinario devo calcolare il mio monte ricavi sulla base del principio di competenza;
- se sono in regime di cassa devo utilizzare il criterio misto cassa-competenza.
Attenzione alla corretta verifica del monte ricavi/compensi di 65.000 euro.