La riforma fiscale, per la quella si attende in giornata la legge delega al Governo, potrebbe riservare delle novità anche per il regime forfetario 2022.
Il regime forfettario
Possono accedere al regime forfetario, comma 54 e ss. della legge 190/2014 coloro che:
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
- hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro di terzi, compresi dipendenti e collaboratori.
Oltre alla previsione dei requisiti di accesso, la norma citata prevede anche delle cause di esclusione.
Ad esempio, non possono accedere al regime forfetario 2022, le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
Regime forfettario 2022: quali novità con la riforma fiscale?
Nella relazione finale delle Commissioni parlamentari sulla riforma fiscale, che sarà la base della stessa riforma, vengono suggeriti degli interventi correttivi anche sul regime forfettario 2022.
In particolare, la relazione suggerisce l’introduzione di un meccanismo di uscita dal regime forfettario che agevoli il contribuente.
A tal proposito, in base all’attuale normativa, il regime forfetario, cessa di avere efficacia:
- a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dal comma 54 ovvero
- si verifica una delle cause di esclusione previste dal comma 57.
Proprio su tale passaggio, la Relazione suggerisce di introdurre un regime transitorio che accompagni il contribuente verso il passaggio al regime ordinario di tassazione IRPEF.
Questo è quanto prevede la relazione:
La Commissione in particolare raccomanda, per il caso in cui il contribuente, in un determinato periodo di imposta, consegua un ammontare di ricavi o compensi superiore all’attuale soglia di 65.000 euro ma inferiore ad un tetto opportunamente individuato, l’introduzione di un regime opzionale – con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo di imposta – per la continuazione del regime forfettario nei due periodi di imposta successivi, a condizione che in ciascuno di detti periodi di imposta il contribuente dichiari un volume d’affari incrementato di almeno il 10% rispetto a quello di ciascun anno precedente.
Conseguentemente, le aliquote dell’imposta sostitutiva previste ai commi 64 e 65 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, potranno essere aumentate, per il biennio in questione, rispettivamente, dal 15 al 20 e dal 5 al 10 per cento.
La Commissione suggerisce anche la riduzione dei poteri di accertamento dell’Agenzia delle entrate nel biennio sopra individuato. Ai sensi dell’articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.