Forfettario al 5%. Cosa succede con la nuova flat tax?

La Legge di bilancio 2023 rivede al rialzo il monte ricavi/compensi che non deve essere superato per accedere o permanere nel regime forfettario 2023
2 anni fa
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La nuova legge di bilancio rivede i requisiti di accesso al regime forfettario. In particolare, il Governo interviene sul primo dei requisiti di accesso al regime forfettario, c.d. flat tax, ossia sul monte ricavi/compensi che non deve essere superato per accedere e rimanere nel regime forfettario. Nello specifico, la soglia ricavi/compensi viene innalzata da 65.000 euro a 85.000. Ciò vale anche per chi è già in regime forfettario e a fine anno va oltre il limite ricavi di 65.000 euro ma non oltre 85.000.

Grazie alla nuova soglia, potrà rimanere ancora nel regime di favore.

Detto ciò è lecito chiedersi se, con la “nuova” flat tax al 15% regime forfettario, chi era nei primi cinque anni di attività con aliquota impositiva al 5% perderà lo sconto ossia sarà costretto a passare dall’aliquota del 5% a quella del 15%.

Arriviamo insieme a una conclusione.

La nuova flat tax. Il regime forfettario e le novità della Legge di bilancio 2023

Dal prossimo anno, potranno accedere al regime forfettario 2023, i titolari di partita iva che:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  • hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

La stessa legge di bilancio rivede anche le conseguenze in capo al titolare della partita iva in regime forfettario in caso di superamento del limite di 85.000 euro.

In particolare,

  •  nel caso in cui sia superata la soglia di 85.000 euro ossia in caso di ricavi o compensi superiori a 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata (regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro);
  • se i ricavi conseguiti in corso d’anno si fermano però a 100.000 euro, non oltre, l’uscita dal regime si avrà solo dall’anno successivo.

Dunque, in tale ultimo caso, trova applicazione la regola a oggi in essere, in base alla quale si esce dal regime forfettario nell’anno successivo a quello di superamento della soglia di 65.000 euro.

Le cause di esclusione rimangono invariate

La Legge di bilancio 2023 non modifica le cause di esclusione dal regime forfettario.

Dunque, non potranno accedere al regime in esame:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • ecc.

Cosa cambia per il forfettario al 5%?

In premessa ci siamo chiesti se con le modifiche apportate al regime forfettario, chi era nei primi cinque anni di attività con aliquota impositiva al 5%, perderà lo sconto ossia sarà costretto a passare dall’aliquota del 5% a quella del 15%.

Dunque rimarrà o no il forfettario al 5%?

Prima di rispondere, vediamo quali sono i requisiti da rispettare per prendere il 5%.

In particolare, per poter beneficiare della tassazione al 5% per i primi 5 anni dei attività, tuttavia, è necessario che (comma 65, Legge 190/2014):

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomi escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al nuovo limite di 85.000 euro.

Conclusioni

Le modifiche apportate al regime forfettario dalla Legge di bilancio 2023 non hanno impatti negativi su chi è in regime forfettario e sta pagando l’imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta del 5%.

L’unica attenzione che bisogna prestare è relativa al calcolo dei 5 anni. Infatti, i 5 anni non decorrono dall’apertura della partita iva ma dallo svolgimento di quelle attività necessarie all’allestimento dell’attività come l’acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi. Si veda a tal fine la circolare n° 17/e 2012.  In considerazione di ciò devono essere conteggiati i 5 anni rispetto ai quali trova applicazione l’aliquota agevolata del 5%.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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