Non possono sfruttare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Non sono soggetti a tale limitazione coloro i quali iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di una determinata professione.
Tali indicazioni potrebbero essere di difficile interpretazione in riferimento ai lavoratori interinali.
Vediamo nello specifico come va verificata la suddetta causa di esclusione rispetto a tale tipo di lavoratori. L’eventuale collaborazione con partita iva con l’impresa parte “utilizzatrice” nel contratto di somministrazione può essere da intralcio all’applicazione del regime forfettario?
Regime forfettario 2024. I requisiti per accedervi
Il DDL di bilancio 2024 non prevede modiche alcune al regime forfettario.
Dunque, rimangono invariati i requisiti di accesso al regime in parola. Così come attualmente previsti al comma 54 della L.190/2024.
Cosicché, potranno accedere o rimanere nel regime forfettario anche nel 2024 le persone fisiche titolari di partita iva che nel 2023:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 euro;
- hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
E’ confermato che con ricavi superiori a 85.000 e fino a 100.000 euro, si uscirà dal regime forfettario con effetto dall’anno successivo a quello di superamento del limite; con ricavi oltre 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario sarà immediata. Con regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro.
Le cause di esclusione
Anche per il 2024 sono confermate le attuali cause ostative all’applicazione del regime forfettario 2024.
Dunque, non potranno operare nel regime in parola:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro);
- ecc.
Forfettario 2024. Quali verifiche per il lavoratore interinale?
Un’ulteriore causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario è quella in base alla quale sono esclusi dal regime forfettario:
le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
La verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta (circolare n° 9/e 2019).
Come va letta questa causa ostativa in riferimento ai lavoratori interinali? Il dubbio si pone nella situazione in cui il lavoratore decida di aprire la partita iva e collaborare in maniera prevalente con l’impresa che in in qualità di parte utilizzatrice del contratto di somministrazione ha usufruito (o usufruisce ancora) delle prestazioni del lavoratore.
Ebbene, per rispondere a questa domanda, ci viene in aiuto la risposta dell’Agenzia delle entrate, la n°179/2019 sul regime forfettario.
In tale documento di prassi, il Fisco ha avuto modo di chiarire che la causa ostativa in esame risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.
Circa la natura del contratto di somministrazione:
Dall’analisi del quadro normativo di riferimento e degli obblighi e diritti scaturenti dal contratto di somministrazione di lavoro, appare evidente che, se da un punto di vista formale il contratto di lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore e il somministratore, da un punto di vista sostanziale il “rapporto di lavoro”, che si instaura tra l’utilizzatore ed il lavoratore, assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore”.
Dunque, sotto il profilo sostanziale l’impresa, parte “utilizzatrice” nel contratto di somministrazione può essere considerata datore di lavoro del dipendente in somministrazione. Da qui, ad esempio, ipotizzano che nel 2022 e nel 2023 il lavoratore sia stato “sostanzialmente dipendente” dell’impresa X, laddove nel 2024 intende aprire la partita iva ed esercitare attività prevalentemente nei confronti della stessa azienda:
- nel 2024 potrà accedere al regime forfettario;
- al ricorrere della citata “prevalenza” da verificare a fine 2024, dovrà uscire dal forfettario con effetti dal 1° gennaio 2025.
Riassumendo…
- Non possono accedere al regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti;
- tale preclusione vale anche per i lavoratori interinali;
- la prevalenza va verificata al termine del primo anno di attività svolta con partita iva;
- la prevalenza è verificata se dal datore di lavoro il contribuente incassa più della metà dei ricavi (o compensi).