Il regime forfettario 5% invece che 15%. E’ ancora possibile nel 2023, nonostante la legge di bilancio 2023 ha modificato leggermente i requisiti per avere partita IVA in questo regime di favore.
La manovra, in dettaglio, ha innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi/compensi annui da non superare per operare nel forfettario. Lascia, invece, inalterati gli altri requisiti e le c.d. cause di esclusione.
Non cambiano le modalità di determinazione del reddito da tassare e le aliquote di tassazione. Dunque, il reddito imponibile sarà ancora calcolato applicando ai ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività.
Dal reddito non sono deducibili i costi inerenti l’attività. Si possono dedurre solo i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per legge. Sul reddito imponibile, il regime forfettario non paga IRPEF e altre imposte sul reddito. Infatti, è soggetto ad imposta sostitutiva.
Ad ogni modo, agire nel forfettario ha i suoi vantaggi e svantaggi. Il contribuente, nonostante, i requisiti può sempre optare per il regime ordinario.
L’imposta sostitutiva al 15% o 5%
L’imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 15%. Tuttavia, l’aliquota scende al 5% per coloro che iniziano una nuova attività. Per questi 5% sarà però solo per i primi 5 anni, per poi passare al 15%.
Quindi, per una partita IVA aperta nel 2023, il regime forfettario 5% sarà applicabile per i periodi d’imposta dal 2023 al 2027. Pertanto, dal Modello Redditi/2024 (anno d’imposta 2023) fino al Modello Redditi 2028 (anno d’imposta 2027). Dal periodo d’imposta 2028 per tale partita IVA sarà regime forfettario 15%, sempreché ne abbia i requisiti.
Regime forfettario 5%, i requisiti
Affinché però la nuova partita IVA possa essere in regime forfettario 5% è necessario che siano rispettati tutti i seguenti requisiti (comma 65 legge di bilancio 2015):
- non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
- la nuova attività non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Alcuni chiarimento per il regime forfettario 5%
Con riferimento al primo requisito, il conteggio del triennio deve essere fatto secondo il calendario gregoriano e non con riferimento al periodo d’imposta o anno solare.
Esempio
Il sig. Antonio intenda avviare una nuova attività ad aprile 2023. Questi potrà essere in regime forfettario 5% a condizione che abbia concluso la precedente attività entro marzo del 2020.
In riferimento al secondo requisito, la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. Quindi, ad esempio, è necessario valutare se la nuova attività si rivolge alla stessa clientela e necessita delle stesse competenze lavorative previste per la precedente attività.
Si tratta dei chiarimenti dati nella Circolare Agenzia Entrate n. 10/E del 2016 e confermati nella Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 2019.