Entro il 30 novembre 2022, al netto di proroghe, i titolari di partita IVA (e non) dovranno andare alla cassa per versare il secondo o unico acconto 2022 delle imposte sul reddito (IRPEF, addizionali, IRAP, ecc.). Al pagamento sono chiamati anche coloro che versano imposte sostitutive di quelle sul reddito. Ci riferiamo ai contribuenti in regime forfettario.
Il saldo 2021 ed il primo acconto 2022, ricordiamo, erano da pagarsi entro il 30 giugno 2022, con possibilità di pagare entro i 30 giorni successivi (quindi, entro il 30 luglio 2022) applicando una maggiorazione dello 0,40%.
Ricordiamo anche che, mentre per il saldo 2021 e primo acconto 2022, è stato possibile scegliere la rateizzazione (al massimo fino a novembre), per il secondo o unico acconto 2022 questa possibilità non esiste. Quindi, quest’ultimo è da pagarsi in unica soluzione entro la fine di questo mese di novembre 2022. Per chi dovesse saltare la scadenza si apre, comunque, la strada del ravvedimento operoso.
Il calcolo dell’acconto per il regime forfettario
Il 30 novembre 2022, dunque, sono chiamati alla cassa anche i contribuenti in regime forfettario che devono pagare il secondo o unico acconto imposta sostitutiva per l’anno d’imposta 2022.
A questo proposito ricordiamo che i forfettari, per l’acconto fanno
- un unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dell’acconto 2022 dovuto non supera 206 euro (come risultante dalla Dichiarazione redditi 2022 anno d’imposta 2021)
- versamento in due rate di pari importo se l’importo totale dell’acconto 2022 dovuto supera 206 euro (come risultante da Modello Redditi/2022 anno d’imposta 2021). Il versamento della prima rata (primo acconto 2022) era da farsi entro gli stessi termini previsti per il saldo 2021 (vedi premessa). Mentre la seconda rata si paga entro il 30 novembre 2022.
Il pagamento è da farsi con Modello F24 (telematico). Il codice tributo da utilizzare per il secondo o unico acconto di novembre 2022 è “1791”.
Come presentare il Modello F24
In merito alle modalità di presentazione al pagamento del Modello F24, occorre considerare le seguenti regole:
- se nel Modello F24 sono presenti crediti compensati, occorre presentarlo esclusivamente in modalità telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (non è ammesso l’home banking o internet banking);
- se nel Modello F24 non sono presenti crediti compensati, la presentazione può avvenire secondo due modalità:
- telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate
- telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking.
Non è ammessa, dunque, la possibilità di presentare il Modello F24 in forma cartacea (la regola è quella generale per tutti i titolari di partita IVA).