Regime forfettario, alla cassa entro il 22 agosto (regole di versamento)

In scadenza il saldo 2021 e primo acconto 2022 per l’imposta sostitutiva di coloro che operano in regime forfettario e di vantaggio
2 anni fa
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Regime forfettario, alla cassa entro il 22 agosto (regole di versamento)

Mancano ancora pochi giorni. Chi ha partita IVA in regime forfettario e regime di vantaggio, entro il 22 agosto 2022, è chiamato a versare l’imposta sostitutiva. Ci riferiamo al saldo 2021 e primo acconto 2022.

Si tratta della seconda scadenza prevista dal legislatore prima che scattino, eventuali sanzioni. Ricordiamo, infatti, che il saldo 2021 e primo acconto 2022 erano da pagarsi entro il 30 giugno 2022.

Tuttavia, è prevista possibilità di pagare entro i 30 giorni successivi (quindi, al 30 luglio) applicando una piccola maggiorazione dello 0,40%. Essendo il 30 luglio 2022 di sabato la scadenza è slittata al 1° agosto.

Quest’ultima data, cadendo nel mezzo della sospensione feriale estiva, finisce al 22 agosto 2022.

Questo significa che, se ad esempio, il saldo imposta sostitutiva del regime forfettario è di 500 euro, pagando entro il prossimo 22 agosto, l’importo da versare diventa 502 euro.

Entro il 30 novembre 2022 (al netto di eventuali proroghe) c’è da pagare anche il secondo o unico acconto 2022

I codici tributo per il versamento

Il versamento dell’imposta sostitutiva dei contribuenti in regime forfetario e di vantaggio è da farsi con Modello F24 (telematico).

I codici tributo da utilizzare per i forfettari sono i seguenti:

  • 1790 – primo acconto
  • 1792 – saldo
  • 1791 – secondo o unico acconto.

Questi, invece, per coloro che sono in regime di vantaggio:

  • 1793 – primo acconto
  • 1795 – saldo
  • 1794 – secondo o unico acconto.

E’ possibile rateizzare l’imposta sostitutiva ma solo il saldo e primo acconto. Non è, invece, rateizzabile il secondo o unico acconto.

Imposta sostitutiva regime forfettario, come presentare il Modello F24

In merito alle modalità di presentazione al pagamento del Modello F24, occorre considerare le seguenti regole:

  • se nel Modello F24 sono presenti crediti compensati, occorre presentarlo esclusivamente in modalità telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (non è ammesso l’home banking o internet banking);
  • se nel Modello F24 non sono presenti crediti compensati, la presentazione può avvenire secondo due modalità:
    • telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate
    • telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking.

Non è ammesso presentare, per chi è titolare di partita IVA, in nessun caso il Modello F24 in forma cartacea.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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