Si fa spazio l’ipotesi di un ampliamento della platea di soggetti ammessi al regime forfettario. La cosa se si farà, tuttavia, sarà solo dopo il voto del 25 settembre 2022. In questa data gli italiani saranno chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento. Poi si formerà in nuovo Governo.
I partiti politici sono in piena campagna elettorale. Ciascuno con il proprio programma elettorale che promette di attuare.
Il regime forfettario è fermo da un po’ di tempo. La legge di bilancio 2022 non è intervenuta a modificare requisiti e nemmeno cause di esclusione.
Regime forfettario, i requisiti possono cambiare
Attualmente per avere partita IVA in regime forfettario è richiesto di rispettare congiuntamente i seguenti due requisiti:
- conseguimento di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, NON superiori a 65.000 euro
- sostenimento spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Con riferimento al primo requisito, se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del limite di 65.000 euro occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
La coalizione del Centrodestra (Berlusconi, Salvini, Meloni ed altri partiti centristi) promettono l’innalzamento della menzionata soglia da 65.000 euro a 100.000 euro. Questo significa più soggetti che potranno agire in questo regime di favore.
Non si toccano le cause di esclusione
Nessun interventi, invece, sulla causa di esclusione. Quindi, resterebbe fermo che (anche se al governo dovesse salire il Centrodestra) non potranno, comunque, accedere al forfettario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).