Regime forfettario: a quanto ammontano quest’anno gli acconti?

La disposizione riguarda tutti i titolari i partita iva che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA
3 anni fa
1 minuto di lettura

La disposizione che ha rimodulato la misura degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP trova applicazione anche per quest’anno.

La rimodulazione degli acconti nel D.L. 124/2019

L’articolo 58 del D.L. 124/2019 dispone che:

“per i soggetti di cui all’articolo 12- quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.

435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.

La norma, quindi, modifica in maniera permanente la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, rimodulandoli in due rate di pari importo, ossia del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento. Ciò non vale per i contribuenti privati ossia senza partita iva che continuano a pagare gli acconti con le regole ordinarie ossia la prima rata pari al 40%, la seconda pari al restante 60%. 

Le scadenze sono uguali per tutti titolari di partiva iva o meno ossia 30 giugno saldo e 1° acconto, 30 novembre 2° acconto.

Regime forfettario: anche per quest’anno acconti al 50%

In basa a quanto riportato nella risoluzione n°93/e 2019, la rimodulazione degli acconti si applica a coloro che:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Difatti si tratta degli stessi soggetti per i quali è stata disposta la proroga dell’imposte al 20 luglio.

Considerato che si tratta di una norma a regime, anche per quest’anno gli acconti si versano con le percentuali 50%+50%.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Bonus edilizi, amministratori di condominio: tra dubbi e proroghe infinite
Articolo precedente

Versamento imposte sui redditi, in arrivo nuova proroga: ecco per chi

Tasse: IMU, Tares, TASi
Articolo seguente

Rateazione IMU e altri tributi locali: quando l’imposta di bollo è dovuta?