Il contribuente che, nel 2020, nonostante i requisiti per agire in regime forfettario, abbia optato (con comportamento concludente) per il regime ordinario, non può nel 2021 emettere note di variazione su fatture 2020 ed applicare retroattivamente il regime forfettario medesimo. Questo perché, ciò che conta ai fini della scelta di un regime fiscale è sempre il comportamento concludente.
Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate in risposta ad una recente istanza di interpello.
Regime forfettario: il caso
Il caso affrontato è quello di un contribuente che nell’anno d’imposta 2020, nonostante i requisiti per agire nel forfettario ha scelto di agire in quello ordinario.
Ora nel 2021, tale contribuente vorrebbe emettere note di variazione a storno delle citate fatture (stornando l’IVA e le ritenute) ed applicare, dunque, il regime di favore a decorrere già dall’anno d’imposta 2020.
Chiede, quindi, all’Agenzia delle Entrate, se ciò è possibile.
Regime forfettario: opzione per l’ordinario
Il regime forfettario è quel regime fiscale “naturale” per chi ha i requisiti pe agirvi. In dettaglio, ricordiamo che per essere forfettario è necessario rispettare i requisiti di cui al comma 54 della Legge di bilancio 2015 e successive modificazioni. Inoltre, non bisogna rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui al comma 57 della stessa manovra 2015.
Il soggetto che agisce in questo regime di favore emette fatture senza applicazione dell’IVA e senza l’eventuale ritenuta d’acconto.
Ad ogni modo, nonostante si abbiano le condizioni per essere forfettari, il contribuente può decidere di optare per il regime fiscale ordinario (che prevede applicazione dell’IVA in fattura e dell’eventuale ritenuta d’acconto). L’opzione è fatta con comportamento concludente.
Detto ciò, secondo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 378/E del 2021, in merito al caso oggetto dell’istanza di interpello, ritiene inapplicabile la strada tracciata dal contribuente, in quanto ciò che conta è il comportamento concludente già assunto nel 2020.
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