Chi agisce in regime forfettario, come noto, non applica in fattura (emessa) la ritenuta d’acconto IRPEF del 20%.
Non la applica, in quanto, a differenza di chi agisce in regime ordinario, il forfettario NON è soggette all’IRPEF bensì ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 15% (e in alcuni casi anche del 5% per i primi 5 anni di attività).
Il reddito tassato
Il reddito sottoposto a tassazione è determinato, appunto, in maniera “forfettaria” applicando ai ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta (principio di cassa) un coefficiente di redditività che varia a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Il forfettario non deduce nemmeno i costi inerenti l’attività, tranne i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori. Non deduce sul reddito dell’attività e non detrae dall’imposta sostitutiva nemmeno gli oneri personali e familiari (spese sanitarie, spese universitarie, interessi mutuo, ecc.). Tali spese sono detraibili/deducibili solo ai fini IRPEF.
Assenza di ritenuta d’acconto in fattura: obbligo o facoltà?
Come anticipato, il forfettario emette fattura senza applicarvi la ritenuta d’acconto del 20%. Quest’ultima è applicata, invece, da chi è in regime ordinario e in sostanza, rappresenta un anticipo di imposta (IRPEF) che il titolare di partita IVA chiede al committente di sottrarre al compenso pattuito e successivamente versare (per suo conto) al fisco.
Il committente, dunque, funge da sostituto d’imposta per il titolare di partita IVA che ha emesso la fattura. Quest’ultimo poi riporta, tali ritenute, nella propria dichiarazione dei redditi in sede di liquidazione definitiva dell’IRPEF dovuta.
Chi opera nel forfettario, per contro, non applicando la ritenuta in fattura, liquiderà l’imposta sostitutiva dovuta interamente in dichiarazione dei redditi. Insomma, nessuna ritenuta d’acconto da recuperare. Il risultato è che l’importo dell’imposta da versare rischia di essere elevato.
C’è, tuttavia, un nodo per evitarlo.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, ha precisato che è comunque facoltà per la partita IVA forfettaria applicare la ritenuta d’acconto in fattura senza che ciò costituisca comportamento concludente (e, quindi, uscita dal regime).
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