Arrivano a distanza quasi di una anno dalla loro entrata in vigore, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulle novità apportate al regime forfettario dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 . Infatti, con la circolare n°32/E del 5 dicembre il Fisco si è soffermato sulle nuove soglie di accesso al regime forfettario e sulla nuova e unica causa di fuoriuscita in corso d’anno dal regime in parola.
Vediamo nello specifico quali sono i principali chiarimenti rilasciati dall’Agenzia delle entrate nella giornata di ieri.
Il regime forfettario e l’intervento della Legge di bilancio 2023
Con la Legge di bilancio 2023, il legislatore è intervenuto con modifiche piuttosto importanti sul regime forfettario (vedi L.190/2014).
Innanzitutto, la soglia di ricavi/compensi da rispettare per l’accesso al regime forfettario è stata innalzata. Infatti, si è passati da 65.000 euro a 85.000 euro. Inoltre, è stata prevista una specifica ipotesi al verificarsi della quale il contribuente è costretto a uscire dal forfettario in corso d’anno.
In particolare, al superamento della soglia di 85.000 si esce dal forfettario a partire dall’anno successivo. Invece, se si supera in pendenza di regime la soglia di 100.000 euro l’uscita avviene in corso d’anno. Con conseguente applicazione delle regole ordinarie Irpef e IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro.
Detto ciò, possono sfruttare il regime forfettario coloro i quali:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
- hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
Le cause di esclusione non hanno subito novità rispetto al 2022.
Regime forfettario. I principali nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate (circolare n°32)
Con la circolare n°32/e del 5 dicembre sul regime forfettario, l’Agenzia delle entrate si è soffermata proprio sulle novità apportate dalla Legge di bilancio 2023 in materia di regime forfettario.
I chiarimenti più importanti hanno riguardato il superamento della soglia di ricavi compensi di 85.000 o 100.000 euro. Superamento che impatta anche in termine di rettifica dell’Iva ai sensi dell’art.19-bis2 del decreto Iva (DPR 633/1972).
Ebbene, la possibilità di rettificare nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario, deve avvenir seguendo specifico indicazioni.
Il periodo d’imposta interessato dalla rettifica varia a seconda del limite di ricavi o compensi che viene superato.
La rettifica dell’Iva nel passaggio di regime da forfettario a ordinario
Cosicché:
- il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x – nel quale viene applicato il regime forfettario – implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1 – primo anno di applicazione delle regole ordinarie – da presentare nell’anno x+2;
- il superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x, invece, implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1.
Perché va fatta la rettifica dell’Iva? Il decreto Iva prevede che in presenza di mutamenti del regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti, è necessario rettificare l’Iva detratta in precedenza. Il superamento della soglia di 100.000 determina un immediato cambio di regime fiscale.
La rettifica deve essere effettuata limitatamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati:
- al 31 dicembre dell’anno X (anno di superamento della soglia di 85.000 euro ma non di quella pari a 100.000 euro);
- al momento dell’incasso del corrispettivo dell’operazione che comporta il superamento del limite di 100.000 euro.
Il periodo di monitoraggio che comporta la rettifica dell’Iva, può variare da 5 a 10 anni a seconda del bene rispetto al quale si fa la rettifica.
Il superamento della soglia dei ricavi/compensi. Rileva l’incassato
Si ponga attenzione al fatto che ai fini della verifica del superamento del limite di 100.000 euro si fa riferimento all’incassato. Non dunque alle fatture emesse. Ciò vale anche rispetto al limite di 85.000 euro.
Cosicché, sul limite di 100.00 euro:
l’incasso del corrispettivo che ha comportato il superamento dei 100.000 euro rappresenta per il contribuente la linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfetario e l’ingresso nel regime ordinario, con i conseguenti adempimenti ai fini IVA (come, ad esempio, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale).
Infine, c’è da dire che l’Agenzia delle entrate ha confermato la nostra interpretazione in merito all’eventuale ragguaglio del limite di 100.000. Si tratta di un limite assoluto e vale anche per chi inizia l’attività in corso d’anno. Nei fatti anche tali soggetti possono sfruttare tale soglia per intero senza che sia necessaria procedere al suo ragguaglio sulla base dei mesi di effettività attività nell’anno.
Effetti sulle imposte dirette
Il superamento del limite di 100.000 euro fa si che a partire dall’anno di superamento della soglia, si applichino le regole generali in materia di imposte sui redditi. Tutto il reddito anche quello dell’anno di superamento sarà tassato Irpef.
Da qui, il contribuente dovrà:
- istituire i registri e le scritture contabili previsti dal titolo II del DPR n. 600 del 1973 e annotare le operazioni con le modalità e nei termini ivi stabiliti a decorrere dal momento in cui si è superato il predetto limite;
- annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite (a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta) entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale;
- adempiere agli ulteriori obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente;
- versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo, relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla dichiarazione annuale e calcolate sul reddito determinato nel rispetto delle norme del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa;
- ecc.
Ritenute d’acconto
Infine, sulle ritenute di acconto, la circolare in esame chiarisce che i compensi percepiti dal professionista ex forfettario (“ex” perché ha superato la soglia), una volta divenuto ordinario, sono assoggettati alla ritenuta d’acconto; sui compensi erogati per prestazioni professionali ricevute, il medesimo professionista è tenuto a sua volta a operare le ritenute (articolo 25 DPR 600/73).
Più nello specifico:
- qualora l’operazione sia fatturata anticipatamente (rispetto all’incasso) – in costanza di regime forfettario – l’incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro deve essere comunque assoggettato a ritenuta;
- tutti i compensi percepiti successivamente all’incasso che comporta il superamento della soglia di 100.000 euro devono essere operate le ritenute, indipendentemente dalla data di fatturazione delle stesse.
In modo analogo, per le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta. Ma solo a decorrere dal primo pagamento da effettuarsi successivamente al superamento del predetto limite. Anche laddove l’eventuale fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta. Nei fatti rileva il momento dell’incasso o del pagamento post superamento soglia, al di là della tempistica di emissione della fattura (anticipata o “immediata”).
Riassumendo…
- L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità apportate al regime forfettario dalla Legge di bilancio 2023;
- i principali chiarimenti hanno riguardato il superamento della soglia dei ricavi/compensi;
- se si va oltre 100.000 euro di ricavi/compensi incassati, si esce dal forfetario a partire dall’operazione che ha comportato il superamento della soglia di 100.000 euro.