Attraverso la risposta n. 102, del 14 aprile 2020, con oggetto: “Articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario”, l’agenzia delle entrate chiarisce alcuni aspetti legati al calcolo della soglia di reddito oltre la quale non si può usufruire del regime forfettario. Ecco la risposta dell’Agenzia dell’Entrare
Regime forfettario e cause ostative
L’istante nel periodo d’imposta 2019 ha percepito:
- Un reddito da pensione inferiore a 30 mila euro nel 2019;
- Un arretrato Inps, in via straordinaria, per l’anno 2018 con il quale (sommato al reddito da pensione percepito) eccedeva la soglia dei 30 mila euro.
Esso chiede se l’emolumento di natura straordinaria sia da considerare ai fini del calcolo del reddito e quindi se possa sussistere causa ostativa alla permanenza nel regime forfettario.
L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito che: la causa ostativa all’applicazione del regime forfetario dispone che i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di euro 30.000, non possono avvalersi del regime forfetario.
In tale contesto normativo, posto che la disposizione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014 richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, si ritiene che ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro rilevino solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia.
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