Regime forfettario: la decorrenza di 5 anni per l’aliquota al 5%

I 5 anni dovrebbero ricorrere dalla data di prima fatturazione e non da quella di apertura della partita iva.
4 anni fa
2 minuti di lettura
Regime forfettario e contributo a fondo perduto: il calcolo del fatturato

A fine 2016 ho aperto la partita iva in regime forfetario. In realtà, ho iniziato a svolgere la mia attività solo nel 2017. Infatti, la mia prima fattura è stata emessa ad aprile 2017. Il mio consulente mi ha riferito che, fino alla prossima dichiarazione dei redditi 2021, periodo d’imposta 2020,  beneficerò dell’aliquota agevolata del 5% prevista per le nuove attività. Detto ciò, considerato che l’aliquota al 5% è applicabile per 5 periodi d’imposta, nel mio caso i 5 anni decorrono dalla data di apertura della partita iva o dalla data di prima fatturazione? Se rileva la prima fatturazione, posso applicare il 5% anche per il periodo d’imposta 2021.

Regime forfettario: requisiti di accesso

Possono accedere al regime forfettario, ex legge 190/2014, i contribuenti che nell’anno precedente, hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

In caso di nuova attività, il contribuente deve fare una valutazione prospettica sul possesso dei requisiti.

Il reddito del contribuente che opera in regime forfettario è determinato applicando al monte ricavi/compensi uno specifico indice di redditività. A tal proposito, tale indice varia a seconda del codice ATECO dell’attività svolta. Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in obbligo di legge.

Al reddito si applica l’imposta sostitutiva al 15%. Il versamento è effettuato alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per l’Irpef.

In alcuni casi, al posto dell’aliquota ordinaria del 15% è possibile applicare l’aliquota del 5%. Tale aliquota è riservata alle nuove attività.

Regime forfettario: l’aliquota al 5%

Per beneficiare della tassazione al 5% è necessario che (comma 65, Legge 190/2014):

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività , attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 € (Limite di accesso/permenza nel regime a forfait).

L’applicazione di tale aliquota è limitata ad un periodo temporale di 5 anni ossia 5 periodi d’imposta.

Difatti, sono diverse le condizioni da rispettare per applicare il 5%.

La decorrenza dei 5 anni: la risposta al lettore

Fatta tale doverosa ricostruzione, possiamo dare una risposta al nostro lettore.

In aiuto ci viene la circolare, Agenzia delle entrate, n° 17/E 2012. In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

per stabilire quale sia il periodo di imposta di inizio di una nuova attività produttiva non si fa riferimento alla mera apertura della partita IVA, bensì all’effettivo esercizio dell’attività, da intendersi come la prima effettuazione di operazioni attive relative all’attività caratteristica ovvero di quelle passive sempre preordinate a tale attività. Sono, a tal fine, considerate rilevanti le attività necessarie all’allestimento dell’attività come l’acquisto di beni strumentali o di beni destinati alla rivendita o da utilizzare per rendere prestazioni di servizi.

Tale chiarimento è relativo al regime di vantaggio, ex art. 27 del D.L. 98/2011. Noi di Investire Oggi riteniamo che tali indicazioni possano essere estese anche al regime forfettario.

Dunque, nel suo caso specifico non rileva la data di apertura della partita iva ma l’effettiva messa in atto delle operazioni preordinate all’attività svolta. Situazioni di fatto che dovranno essere verificata da lei direttamente.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Proroga Superbonus 110 non c'è
Articolo precedente

Superbonus 110: la proroga per ora non c’è, ma ecco perché è diventato un tema politico ‘caldo’

Concorso Agenzie delle Dogane
Articolo seguente

Documenti condominio per superbonus 110%: la lista per l’amministratore