L’approvazione definitiva del DDL Lavoro da parte di Camera e Senato ha introdotto rilevanti novità per chi opera in regime forfettario. Tra i punti di maggiore interesse del provvedimento di legge si segnala una deroga significativa alla causa di esclusione prevista dalla Legge n. 190/2014, comma 57, lett. d-bis.
Quest’ultima norma, ricordiamo, stabilisce che non possono accedere al regime forfettario i contribuenti che fatturano prevalentemente verso il proprio datore di lavoro, attuale o precedente. Tuttavia, con le nuove disposizioni, questa limitazione viene meno in presenza di specifiche condizioni.
Regime forfettario: chi può beneficiare della deroga
La deroga alla causa di esclusione del regime forfettario introdotta si rivolge principalmente ai liberi professionisti iscritti a un albo o repertorio professionale. Secondo quanto previsto dal DDL Lavoro, questi soggetti possono accedere al regime forfettario anche se intrattengono rapporti economici con il loro datore di lavoro, a condizione che tale rapporto sia regolato da un contratto part-time a tempo indeterminato.
Una caratteristica essenziale è che l’orario di lavoro sia compreso entro determinati limiti, e che il datore di lavoro sia un’azienda con una forza lavoro superiore a 250 dipendenti. Con riferimento ai limiti di orari questi devono oscillare tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato.
Requisiti e condizioni fondamentali
Oltre ai criteri sopra citati, i beneficiari della deroga devono rispettare ulteriori condizioni. La prima riguarda la necessità di ottenere una certificazione per il contratto di lavoro autonomo. Questa certificazione rappresenta una garanzia della genuinità del rapporto di lavoro e della sua separazione rispetto al contratto subordinato.
Un altro aspetto cruciale è l’assenza di sovrapposizione tra le prestazioni svolte in regime di lavoro autonomo con il forfettario e quelle del contratto subordinato. Questo significa che le due attività devono essere chiaramente distinte, sia nei tempi che nelle modalità operative.
Un elemento da non sottovalutare del DDL Lavoro è la possibilità di applicare la deroga anche a chi non è formalmente iscritto a un albo o repertorio professionale. In questi casi, però, devono essere rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa, incluse quelle relative alla certificazione del contratto e alla separazione delle attività.
Regime forfettario più accessibile
Queste modifiche rappresentano un passo avanti significativo nella regolamentazione del regime forfettario, ampliando le opportunità per i professionisti di collaborare con i propri datori di lavoro senza perdere i vantaggi fiscali.
Grazie alla deroga, si potranno evitare situazioni di esclusione che, fino a oggi, penalizzavano chi svolgeva attività professionali in settori altamente specializzati, dove spesso il principale committente coincide con l’ex datore di lavoro.
La certificazione del contratto autonomo e la distinzione tra le due attività garantiscono che il regime forfettario sia utilizzato in modo appropriato, evitando abusi e conflitti di interesse. Allo stesso tempo, la possibilità di applicare la deroga anche ai non iscritti agli albi professionali amplia il campo d’azione della normativa, rendendola accessibile a una platea più ampia di lavoratori autonomi.
Riassumendo…
- Introduzione deroga al regime forfettario: accesso consentito con specifiche condizioni per professionisti con rapporti part-time.
- Requisiti principali: contratti subordinati part-time a tempo indeterminato, aziende con oltre 250 dipendenti, orario entro limiti stabiliti.
- Condizioni aggiuntive: certificazione del contratto autonomo e assenza di sovrapposizione tra attività.
- Non iscritti agli albi: deroga applicabile con rispetto di tutte le altre condizioni normative.
- Vantaggi per professionisti: collaborazione con ex datori di lavoro senza perdere benefici fiscali.
- Maggiore flessibilità normativa: regime adattabile alle nuove esigenze professionali e dinamiche di mercato.