Regime forfettario: quando è possibile l’uscita e quali sono i riflessi sull’Iva?

Cosa accade quando si esce dal regime forfettario e quali sono le conseguenze sull'Iva?
8 anni fa
1 minuto di lettura

In alcuni casi i contribuenti soggetti al regime forfettario possono fuoriuscire dal regime, ma in questo caso quali sono le conseguenze sull’Iva?

A partire dal 2017 i soggetti in regime forfettario possono fuoriuscire dal regime nei seguenti casi:

se si supera il limite ricavi/compensi imposti dalla norma o se si superano i limiti imposti per le spese per l’impiego dei lavoratori o il costo complessivo dei beni strumentali ma anche se si supera il limite stabilito per il reddito di lavoro dipendente (che non può essere superiore a 30mila euro)

in caso si verifichi una fattispecie di esclusione derivante da adozione di regimi speciali Iva, non residenza, esercizio di attività di cessione di immobili e di mezzi di trasporto nuovi, partecipazione a società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti

Ma la fuoriuscita dal regime forfettario e il passaggio al regime ordinario ha degli importanti riflessi sull’Iva poichè, così come stabilito dal comma 61, dell’articolo 1 della legge 190 del 2014, bisognerà effettuare la rettifica della detrazione dell’imposta connessa al mutamento del regime in detrazione.

L’Iva indetraibile diventerà quindi Iva detraibile in riferimento a tutti i beni e servizi non ancora utilizzati o ceduti esistenti al 31 dicembre dell’ultimo anno di imposta di permanenza nel regime forfettario.

La rettifica in favore dell’Iva andrà eseguita su tutti i beni mobili entrati in funzione da meno di 5 anni e sui beni immobili acquistati da meno di 10 anni, per i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro, invece, la rettifica non va effettuata.

Quali sono i beni che, quindi, saranno interessati dalla rettifica dell’Iva?

  • Innanzitutto tutte le rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2016 per le quale sarà necessario rettificate l’intero ammontate dell’Iva a credito non detratta all’acquisto
  • Tutti i servizi non utilizzati al 31 dicembre 2016 per i quali andrà rettificato l’intero ammontare dell’Iva a credito non detratta all’acquisto
  • I beni mobili per i quali non è scaduto il quinquennio per i quali andrà rettificata l’Iva in riferimento ai quinti di imposta per quanti sono gli anni mancanti alla scadenza dei 5
  • I beni immobili per i quali non è scaduto il decennio per i quali andrà rettificata l’Iva in riferimento ai decimi di imposta per quanti sono gli anni mancanti alla scadenza dei 10

Lascia un commento

Your email address will not be published.

bollo auto
Articolo precedente

Start up innovative: novità e codici tributo per imposta di registro e di bollo con F24

Articolo seguente

Lecta: bond da 590 mln e offerta di scambio su vecchi titoli