Il titolare di Partita IVA Forfettaria deve necessariamente iscriversi al VIES? Un lettore di Investire Oggi ha posto il seguente quesito:
“Come emettere la fattura regime forfettario quando si effettuano operazioni con l’estero?”.
Regime Forfettario: le operazioni UE
I titolari di Partita IVA Forfettaria usufruiscono di una serie di agevolazioni e semplificazioni contabili oltre che di una tassazione agevolata.
Chi ha optato per il Regime Forfettario può emettere le fatture di vendita senza applicare l’IVA e non è possibile beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti.
La Circolare 10/E del 10 aprile 2016 detta le disposizioni da applicare in materia di operazioni estere effettuate da un contribuente in regime forfettario.
Per le cessioni di beni intracomunitarie, effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato dell’UE, sono assimilate alle operazioni interne.
Pertanto, non occorre iscriversi alla banca dati VIES ed inviare gli elenchi riepilogativi Intrastat.
Regime Forfettario: acquisti beni intracomunitari
Per gli acquisti di beni intracomunitari da parte delle Partite IVA Forfettarie occorre distinguere:
- acquisti non eccedenti al limite di 10.000 euro, in questo caso l’IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni. Il cessionario che applica il regime forfettario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare l’Intrastat,
- acquisti eccedenti al limite dei 10.000 euro l’acquisto assume rilevanza in Italia ed il cessionario titolare di P.IVA Forfettaria deve iscriversi al VIES; compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari e integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario, senza avere diritto alla detrazione dell’IVA.
Partita IVA Forfettaria ed inclusione al VIES
Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti IVA devono essere inclusi nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System).
Lo svolgimento delle operazioni intracomunitarie può essere espresso direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, in modalità diretta o tramite i soggetti incaricati.
La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
È necessario selezionare la casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.
I contribuenti possono comunicare telematicamente la volontà di essere esclusi dal VIES perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.