Regime Forfettario: quando scontrino elettronico e fattura elettronica non sono obbligatori?

Nessun obbligo di scontrino elettronico per alcune partite iva in regime forfettario. A comunicarlo è stata la stessa Agenzia delle Entrate durante l’Evento “Telefisco”.
5 anni fa
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Per alcuni soggetti in regime forfettario non vi è alcun obbligo di emettere lo scontrino elettronico, a patto che vengano rispettati dei requisiti fondamentali.

Il chiarimento è arrivato attraverso un comunicato dell’Agenzia delle Entrate Durante l’Evento di approfondimento fiscale “Telefisco”.

Vediamo di cosa si tratta.

Regime Forfettario 2020

Il Regime Forfettario, sostanzialmente, è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo, tra l’altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.

Per ulteriori approfondimenti si legga: “Flat Tax 15%: novità per il 2020 e nuovi vincoli per Iva agevolata”.

 

Scontrino Elettronica e fattura Elettronica: quando non sono obbligatori?

Anche per il 2020, i contribuenti titolari di partita iva in regime forfettario, come stabilito dalla Legge di bilancio 2020, potranno continuare ad utilizzare la vecchia fattura cartacea.

La nuova normativa, infatti, prevede che l’adozione o meno della fatturazione elettronica, in capo di questi soggetti, sia soltanto facoltativa, anche se, c’è da dire, è stato previsto un meccanismo premiale per chiunque volesse optare per quest’ultima scelta, ad esempio, ai sensi dell’Art. 8 della Legge di Bilancio 2020: «per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno».

Per quanto riguarda, invece, il nuovo istituto del cosiddetto “scontrino elettronico o dei “Corrispettivi Elettronici” non vi è alcuna facoltà di scelta.

Tutti gli esercenti, forfettari inclusi, da quest’anno devono necessariamente adeguarsi a questo nuovo adempimento. Piccolo spiraglio, invece, per alcune categorie di attività. Vediamo di cosa si tratta.

I titolari di una partita IVA in regime forfettario che rientrano in una delle categorie individuate nell’articolo 22 del DPR 633 del 1972 (esercenti attività di commercio al minuto o assimilate) ossia coloro che esercitano attività all’aperto o a domicilio, come nel caso dei parrucchieri o degli idraulici, possono scegliere di emettere una fattura anziché lo scontrino fiscale.

Fattura che, come già detto, no0n deve necessariamente essere di tipo elettronico.

Ciò premesso, va da sé che, per i soggetti che rientrano in queste categorie e che rispettano questi vincoli, è possibile continuare ad emettere fattura cartacea anche per l’anno 2020.

Questa logica conclusione è stata di recente dibattuta e chiarita dall’Agenzia delle Entrate nel corso di “Telefisco”, l’importante appuntamento di approfondimento fiscale del Sole24ore”.

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