Regime forfettario. Casi di uscita dal regime senza superamento del limite di 85.000 euro

Se fino a prima della Legge di bilancio 2023 il limite di ricavi e compensi era fissato a 65.000, ora invece vengono individuati due differenti soglie
1 anno fa
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regime forfettario
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Sulla posta elettronica di Investire Oggi, è arrivato un quesito particolarmente interessante sul regime forfettario.

Buongiorno, dal mese di aprile ho aperto la partita iva come agente di commercio. Fin dal primo mese l’attività è andata abbastanza bene, anche oltre le mie aspettative. Detto ciò, mi chiedevo se il limite di 85.000 euro oltre il quale si fuoriesce dal regime a partire dall’anno successivo, debba essere ragguagliato ai mesi di attività del 2023 o se lo stesso è unico e riferito all’intero anno, indipendentemente dalla data di inizio dell’attività. 

Il regime forfettario. Le nuove soglie di ricavi/compensi

Prima di rispondere al quesito del nostro lettore, è necessario richiamare le novità che sono state introdotte rispetto al regime forfetario da parte della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

In base al comma 54 della Legge n°190/2014, Legge di bilancio 2015 (vedi modifica Legge n°197/2022) possono accedere al regime forfettario i titolari di partita iva che:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000 euro;
  • hanno sostenuto spese sostenuto per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Il precedente limite di ricavi/compensi era fissato a 65.000 euro.

Sulle cause di esclusione all’applicazione del regime forfettario, non possono applicare il regime di favore:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • ecc.

Detto ciò, in base al “nuovo” comma 71 della legge citata:

il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Dunque, se fino a prima della Legge di bilancio 2023 il limite di ricavi e compensi era fissato a 65.000, ora invece vengono individuati due differenti limiti, al superamento dei quali si possono avere conseguenze differenti.

Regime forfettario. Casi di uscita dal regime senza superamento del limite di 85.000 euro

Riprendendo quanto detto a chiusura del precedente paragrafo, è corretto affermare che:

  • al superamento del limite di 85.000 euro ma non di quello di 100.000, si esce dal forfettario dall’anno successivo;
  • al superamento del limite di 100.000 euro si passa al regime “ordinario” già dall’anno di superamento della soglia citata.

Il superamento del limite di 100.000 euro comporta, a partire dalle operazioni effettuate che determinano il superamento del predetto limite, l’applicazione degli ordinari adempimenti Iva. Ovvero dichiarazioni, fatturazioni con regole ordinarie e versamenti. Applicazione delle Ritenute d’acconto. Per quanto riguarda le imposte sui redditi, il contribuente pagherà l’Irpef per tutto l’anno. In merito al suo quesito, c’è da dire che nel primo anno di attività, iniziata ad aprile,  ipotizziamo al 1° aprile, dovrà considerare un limite di compensi/ricavi pari ai 85.000 euro ragguagliato ai mesi di attività visto che nel suo caso specifico la stessa è iniziata ad aprile 2023 e non da gennaio dello stesso anno.

Sul ragguaglio, anche se l’agenzia delle entrate non ha mai analizzato questo aspetto, è consigliato di fare un ragguaglio a giorni e non mensile.

Difatti, dovrà considerare un limite ricavi/compensi di circa 63.800 euro (85.000/365*264).

Riassumendo…

  • La Legge di bilancio 2023 ha rivisto le regole di accesso e permanenza nel regime forfettario;
  • al superamento del limite di 85.000 euro ma non di quello di 100.000, si esce dal forfettario dall’anno successivo;
  • il limite deve essere ragguagliato nel caso di attività iniziata in corso d’anno.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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