Regime impatriati dal 2024: nuovi chiarimenti sui requisiti di permanenza

Il nuovo regime impatriati 2024 prevede requisiti più rigidi, soprattutto sulla durata della permanenza all'estero ei rapporti lavorativi.
3 giorni fa
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tasse regime impatriati, manovra 2024
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Con l’entrata in vigore del nuovo regime impatriati nel 2024, sono stati ridefiniti i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori che autorizzano di trasferire nuovamente la propria residenza in Italia. Tra le principali novità, spiccano le modifiche alle condizioni temporali relative alla permanenza all’estero, particolarmente stringenti in alcuni casi specifici.

Un recente chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate ha fatto luce su una situazione concreta che ha coinvolto un cittadino italiano rientrato in Italia dopo un periodo di lavoro in Francia.

Il nuovo quadro normativo del regime impatriati

Il regime impatriati, come aggiornato dal Decreto Legislativo n.

209/2023, rappresenta un’opportunità fiscale rilevante per coloro che rientrano in Italia per motivi lavorativi. L’incentivo consiste nella riduzione del 50% del reddito imponibile prodotto in Italia, entro il limite massimo di 600.000 euro annui. Questo beneficio è accessibile ai contribuenti che spostano la propria residenza fiscale nel territorio italiano e che rispettano una serie di condizioni ben precise.

Una delle clausole fondamentali valutare che il soggetto non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei tre anni d’imposta precedenti al rientro. Inoltre, è richiesto l’impegno a mantenere la residenza in Italia per almeno quattro anni successivi.

Le modifiche sui tempi di permanenza all’estero

Con la riforma regime impatriati entrata in vigore nel 2024, è stato ridefinito il periodo minimo di permanenza all’estero necessario per accedere al regime agevolativo, tenendo conto della continuità lavorativa con il datore di lavoro. In particolare, la durata richiesta dipende dalla relazione tra il lavoratore e l’azienda italiana con cui collabora al momento del rientro.

Nello specifico:

  • il periodo minimo è di sei anni se il lavoratore, prima del trasferimento all’estero, non era impiegato presso la stessa società (o gruppo societario) per cui ha poi lavorato all’estero;
  • il requisito si estende a sette anni se il lavoratore, immediatamente prima del trasferimento, era già alle dipendenze della stessa azienda (o gruppo) con cui ha poi operato anche all’estero, e con cui continuerà a collaborare al rientro in Italia.

Queste condizioni mirano a evitare abusi ea premiare i rientri effettivi di personale qualificato, incentivando il ritorno di competenze maturate all’estero, ma con un controllo rigoroso sulle dinamiche dei trasferimenti.

Il caso specifico: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 41 del 20 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una spiegazione dettagliata riguardo al caso di un cittadino italiano residente in Francia. L’interessato ha vissuto all’estero dal 2018 al 2024 e ha chiesto di poter usufruire del regime impatriati a partire dal suo ritorno in Italia, previsto per il 2025.

Durante il periodo 2015-2016, prima del trasferimento in Francia, il lavoratore era stato impiegato presso una società appartenente allo stesso gruppo per cui avrebbe poi lavorato in Francia dal 2018. Al momento del rientro in Italia, intende nuovamente lavorare per quella stessa società, con cui aveva avuto rapporti in passato, ma non immediatamente prima del trasferimento all’estero.

Il dubbio sollevato dal contribuente riguardava il requisito temporale di permanenza all’estero. In particolare, si chiedeva se fosse necessario aver vissuto fuori dall’Italia per sette anni, in quanto il datore di lavoro italiano coincide con quello estero, oppure se fossero sufficienti sei anni, non avendo avuto un rapporto diretto con quell’azienda nel periodo immediatamente antecedente all’espatrio.

L’Agenzia ha chiarito che, nel caso specifico, i sei anni di residenza in Francia (dal 2018 al 2024) sono sufficienti per accedere al regime. Questo perché, sebbene il lavoratore torni a collaborare con la stessa società per cui aveva lavorato prima della partenza, tale rapporto non era immediatamente precedente al trasferimento all’estero, ma risalente a qualche anno prima (2015-2016). Pertanto, non si applica la soglia dei sette anni. Che sarebbe invece richiesta nel caso in cui la continuità lavorativa fosse risultata diretta e ininterrotta con la stessa azienda.

Implicazioni e importanza della verifica dei requisiti regime impatriati

Il chiarimento fornito dall’Agenzia sottolinea l’importanza, per chi intende accedere al regime impatriati, di analizzare attentamente la propria posizione lavorativa pregressa. Con particolare attenzione alla cronologia dei rapporti di lavoro. La differenza tra sei e sette anni di permanenza all’estero può sembrare sottile. Ma è determinante ai fini dell’ammissibilità al regime agevolativo.

Inoltre, emerge quanto sia rilevante la definizione del concetto di “stesso gruppo societario”. Poiché questa può influenzare in modo significativo il trattamento fiscale del contribuente. Le aziende devono essere pronte a fornire documentazione adeguata per attestare l’appartenenza allo stesso gruppo. Ciò in modo da sostenere l’accesso al beneficio da parte dei propri dipendenti rientrati.

Riassumendo

  • Il regime impatriati 2024 prevede nuove regole su permanenza estera e requisiti lavorativi.
  • L’agevolazione fiscale consiste in uno sconto del 50% sul reddito fino a 600.000 euro.
  • Servono almeno sei anni all’estero se non c’è continuità lavorativa con l’azienda.
  • Se il rapporto lavorativo è continuo, la permanenza all’estero deve essere di sette anni.
  • L’Agenzia chiarisce un caso specifico legato a un lavoratore rientrato dalla Francia.
  • È fondamentale valutare con precisione la cronologia lavorativa per accedere al beneficio.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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