La riforma dei minimi 2015 ha reso più sconveniente il regime delle partite IVA agevolate: ma non sempre i professionisti sono tenuti all’apertura. Stando al documento “Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali”, pubblicato sul sito del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per i liberi professionisti iscritti all’albo che hanno un lavoro occasionale e non sono sottoposti ad un limite temporale per svolgere la prestazione, viene meno l’obbligo della partita IVA previsto dalla legge.
L’eccezione prevede anche il superamento del limite del compenso. Il decreto legislativo 276/2003, art. 61 individua i
requisiti del lavoro occasionale: la “collaborazione occasionale” non deve avere una durata superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro 5.000 euro. Ma il comma 3 chiarisce che questi parametri per la collaborazione occasionale sono stati predisposti per evitare un abuso di questa forma contrattuale ma vengono meno per i professionisti iscritti ad un albo professionale, poiché in questo caso non sussiste il rischio di
abuso. In altre parole la normativa suggerisce che la stessa
iscrizione ad un albo professionale non rappresenta automaticamente prova dello svolgimento abituale di un’attività, assoggettabile quindi a regime Iva. Il documento del CNI commenta con favore questa semplificazione che risponde a criteri di ragionevolezza. Resta fermo ovviamente che, per
non aprire la partita IVA, le attività svolte devono avere realmente carattere di episodicità. Se il compenso supera i 5 mila euro inoltre i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps e versare i relativi <strong