Sono definiti i criteri di applicazione del regime premiale legato ai livelli di affidabilità fiscale (ISA) delle partite IVA relativi al periodo d’imposta 2022.
Ci riferiamo a quel regime premiale previsto per i contribuenti IVA che hanno un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad un certo punteggio.
Ricordiamo che gli ISA, sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, indicano chi sono i contribuenti IVA “affidabili” per il fisco e che possono avere accesso a significativi benefici premiali.
Il regime premiale per i contribuenti obbligati agli ISA
Il regime premiale ISA affidabili è quello individuato dall’articolo 9-bis, comma 11, lettere da a) a f) del decreto-legge n. 50/2017, ossia
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il punteggio base per avere il beneficio premiale
Con il provvedimento dell’Agenzia Entrate del 27 aprile 2023, è stabilito che serve un punteggio ISA almeno pari a 8 per godere dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP.
Stesso punteggio serve per avere l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto (Modello IVA TR) per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
Serve un punteggio ISA almeno pari a 9 per l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative. Occorre almeno 8,5 per l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
Per godere dell’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, bisogna puntare ad un punteggio ISA di almeno 8.
Infine, serve almeno un 9 per godere dell’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.