Regime transfrontaliero: vantaggi, requisiti e come dire addio all’IVA in Italia

L’Agenzia delle Entrate pubblica il modello per accedere al regime transfrontaliero di franchigia IVA nell’Unione Europea.
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Partita Iva
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Con l’adozione del Provvedimento n. 155649 del 28 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative e il modello da utilizzare per la trasmissione della comunicazione relativa all’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia.

Si tratta di una misura rilevante nell’ambito delle semplificazioni IVA previste a livello comunitario, destinata a soggetti passivi residenti in Italia, ma con potenziali effetti operativi in diversi Stati membri dell’Unione Europea.

Regime transfrontaliero di franchigia: il modello per la comunicazione trimestrale

Il provvedimento stabilisce l’obbligo per i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia – siano essi persone fisiche o entità giuridiche – di inviare una comunicazione periodica, qualora intendano usufruire del regime transfrontaliero di franchigia in uno o più paesi dell’UE.

L’adempimento deve essere effettuato su base trimestrale, con invio telematico attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine di ciascun trimestre solare.

Il modello di comunicazione regime transfrontaliero di franchigia essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure mediante l’intervento di un intermediario abilitato, secondo quanto previsto dal DPR n. 322 del 1998, art. 3. L’adempimento ha una funzione informativa e di coordinamento tra le diverse amministrazioni fiscali europee, finalizzata a garantire la corretta applicazione del regime di esenzione.

Finalità e vantaggi del regime

L’obiettivo del regime transfrontaliero di franchigia consiste nell’alleggerimento degli oneri IVA per i soggetti passivi non stabiliti nel paese in cui viene effettuata l’operazione. Più nello specifico, questa misura consente ai contribuenti di essere esonerati dalla maggior parte degli obblighi formali previsti dalla normativa IVA, come l’iscrizione all’anagrafe tributaria estera o la presentazione delle dichiarazioni periodiche.

Restano tuttavia obbligatorie la certificazione dei corrispettivi e la conservazione dei documenti contabili.

In determinate circostanze, è inoltre ammessa l’emissione della fattura in formato semplificato, anche oltre il limite ordinario dei 400 euro stabilito dall’articolo 21-bis del DPR 633/1972. Tale soglia, attualmente in vigore in base al DM 10 maggio 2019, non si applica ai soggetti che rientrano nel regime agevolato.

Obblighi comunicativi anche per i soggetti in franchigia

È fondamentale sottolineare che, nonostante l’esonero dagli adempimenti IVA ordinari, i contribuenti che operano nel contesto del regime transfrontaliero di franchigia sono comunque tenuti a presentare, a cadenza trimestrale, una comunicazione dettagliata alla propria amministrazione fiscale. Il contenuto di tale comunicazione deve riguardare le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, al fine di garantire trasparenza e tracciabilità a livello comunitario.

Questo obbligo è in linea con l’approccio armonizzato promosso dall’Unione Europea per contrastare fenomeni di elusione. E facilitare la cooperazione tra le autorità fiscali dei diversi Stati membri.

Requisiti per soggetti passivi UE non stabiliti in Italia

Particolarmente rilevante è la disciplina che consente anche ai soggetti passivi non residenti – in particolare persone fisiche stabilite in un altro Stato membro dell’UE – di beneficiare del regime di franchigia sul territorio italiano. Per accedere a tale possibilità, devono essere rispettate congiuntamente una serie di condizioni:

  • fatturato annuo complessivo (nell’intera UE) nel corso dell’anno civile precedente non superiore a 100.000 euro;
  • fatturato annuo generato specificamente in Italia, sempre nell’anno civile precedente, non superiore a 85.000 euro, in linea con la soglia prevista per il regime di franchigia nazionale;
  • fatturato annuo UE realizzato nell’anno in corso, prima dell’invio della comunicazione al proprio Stato di stabilimento, anch’esso non superiore al tetto di 100.000 euro;
  • comunicazione preventiva da inviare all’amministrazione fiscale del proprio Stato membro di stabilimento, dichiarando l’intenzione di adottare il regime transfrontaliero di franchigia anche in Italia;
  • identificazione mediante codice EX: il soggetto deve essere identificato con la sigla “EX” nello Stato di stabilimento, in quanto appartenente al regime di franchigia.

Il mancato rispetto anche di uno solo di questi requisiti comporta l’esclusione dal regime agevolato. Con conseguente necessità di adempiere agli obblighi IVA ordinari in Italia.

Regime transfrontaliero di franchigia: gli esclusi

Non possono avvalersi del regime sostanzialmente chi rientra in una delle cause di esclusine dal regime forfettario delle partite IVA (co. 57 L. n. 190/2014).

Quindi, ad esempio, non può avvalersi del regime transfrontaliero in franchigia chi ha partecipazione a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari. O anche a controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione. Che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso soggetto passivo.

Riassumendo

  • L’Agenzia Entrate pubblica il modello per il regime transfrontaliero di franchigia IVA.
  • Comunicazione trimestrale obbligatoria entro fine mese successivo al trimestre solare.
  • Il regime esonera dagli obblighi IVA, salvo certificazione e conservazione documenti.
  • Fattura semplificata ammessa anche oltre i 400 euro per chi aderisce al regime.
  • Soggetti UE non residenti possono accedere rispettando soglie e requisiti specifici.
  • Il regime agevola attività transfrontaliere riducendo gli oneri fiscali e amministrativi.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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