Costituire un’associazione (ad esempio una APS – Associazione di promozione sociale) non significa solo trovare i fondatori, costituire il direttivo e redigere statuto e atto costitutivo. Se si vuol dare valenza a tutto ciò, è necessario fare la registrazione all’Agenzia Entrate.
Registrare l’associazione permette di vedersi attribuire il codice fiscale che potrà poi servire per svolgere e promuovere le attività sociali. Se poi l’associazione intende svolgere anche attività commerciale, allora si potrà chiedere anche l’attribuzione della partita IVA.
Cosa serve per la costituzione
Chi intende costituire un’associazione deve in primis definire la denominazione, la sede, la durata, le finalità da perseguire, i componenti del direttivo (Presidente, Vice Presidente, segretario, cassiere, consiglieri, ecc.).
In merito alle finalità, ad esempio, potrebbe trattarsi di un’APS con finalità di promozione e organizzazione di eventi culturali, artistici, ricreative, ecc.
Occorre, dunque, redigere atto costitutivo e statuto e farli sottoscrivere dai fondatori e dai membri del Direttivo (in particolare Presidente, Vice presidente e Segretario).
Registrare l’associazione, cosa serve
Il passo successivo per costituire l’associazione è quello di procedere alla registrazione presso gli uffici dell’Agenzia Entrate.
Per registrare l’associazione occorre portare con se:
- la richiesta di registrazione, ossia il modello 69 compilato;
- due originali dell’atto da registrare o, in alternativa, un originale e una fotocopia;
- a ricevuta di versamento (Modello F24) dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro;
- i documenti di riconoscimento almeno dei firmatari degli atti da registrare;
- eventuale delega (laddove, per la registrazione si delega un terzo soggetto diverso dal rappresentante legale dell’associazione).
Sulla seconda copia del modello 69, restituita al contribuente, sono riportate le informazioni relative alla registrazione. Dopo la registrazione del contratto, l’ufficio:
- restituisce timbrata e firmata la copia del contratto se la registrazione è contestuale alla ricezione;
- rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente quando sarà disponibile la copia del contratto registrato. Questo avviene quando la registrazione non è contestuale alla ricezione ma differita.
Ai sensi della legge sugli enti del terzo settore (art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017), la registrazione delle associazioni è esente da imposta di bollo.
Riassumendo…
- registrare l’associazione all’Agenzia Entrate serve per riceve attribuzione del codice fiscale
- Il codice fiscale fa si che l’ente sia riconosciuto anche a livello “fiscale”
- per la registrazione occorre il Modello 69 e duplice copia degli atti da registrare (atto costitutivo e statuto)
- solo dopo la registrazione, l’Agenzia Entrate può rilasciare il codice fiscale
- ai sensi di legge, per la registrazione si paga l’imposta id registro in misura fissa (200 euro) e c’è esenzione da imposta di bollo
- con il codice fiscale è possibile fare anche la richiesta di iscrizione nel RUNTS (Registro nazionale enti del terzo settore). Il che consentirà di avere agevolazioni su tasse e imposte e poter richiedere contributi e fondi riconosciuti a tali enti.